Superamento del precariato, ma non per l’AFAM
Lo scorso 7 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Legislativo “Madia” n. 75 del 25 maggio 2017. Il comma 9 dell’articolo 20 sul “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” è stato confermato nella sua prima versione che esclude le Istituzioni AFAM fino all’adozione del regolamento di cui all’Art. 2 della 508.
Questo il testo dell’articolo che ci riguarda:
- Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente articolo non si applica altresi’ ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.