Poli: verso il Testo 3?
Nel corso dell’odierna seduta della Commissione Bilancio del Senato sono stati accantonati gli emendamenti 57.0.1 Testo 2 (Martini versione Poli Musicali), 56.13 (Amidei-Scilipoti, che trasforma la 128 in GAE)), 56.16 (Ceroni-Sibilia, che inserisce in coda alla 128 quanti abbiano i requisiti di servizio), 57.0.3 (Petraglia-De Petris sul piano di rientro degli ex-pareggiati), 39.0.4 Testo 2 (Montevecchi su statizzazioni e 128).
La relatrice ha chiesto che l’emendamento 56.13, così come gli emendamenti 56.16 (testo 2) e 57.0.1 (testo 2) restassero accantonati, invitando a presentare una riformulazione unitaria poiché hanno tutti il medesimo oggetto. Rimane accantonato il 29.0.23 Testo 2 del sen. Santini sullo stato giuridico dei docenti Afam.
Il provvedimento approderà in aula mercoledì 29 alle 9.30.
39.0.4 (testo 2)
MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e procedure di stabilizzazione per il personale AFAM)
1. Al fine di consentire, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni per l’anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo vengono definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione.
2. Dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
3. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.».
Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l’anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.».
56.13
Amidei, Scilipoti Isgro’, Marin, RUTA, LANGELLA
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul regolamento previsto dall’art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
1-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
1-quater. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».
Conseguentemente: all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l’anno 2018 e di 327 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019».
Conseguentemente nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».
56.16 (testo 2)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l’assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
1-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l’assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, converitio, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 8/11/2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso.
Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: “è incrementato di” fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l’anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».
57.0.1 (testo 2)
MARTINI, MARCUCCI, CONTE, ELENA FERRARA, VERDUCCI, SANTINI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, BROGLIA, LAI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle-arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’AFAM)
1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni per l’anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto del finanziamento all’uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.
2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all’inquadramento del personale delle Istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l’inizio dell’anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;
b) possibilità, per il restante personale che all’inizio dell’anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l’inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.
3. All’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:
”1. Gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo”.
4. Entro l’anno 2021, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 21-dicembre 1999, n. 508, si provvede all’istituzione di Poli musicali, di ambito regionale o interregionale, in cui gli Istituti superiori di studi musicali e i Conservatori di musica statali confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa salvaguardando la toro identità e il loro ruolo nel territorio. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i Poli musicali e le Istituzioni AFAM possono confluire nei Politecnici delle arti.
5. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”Le istituzioni di cui all’articolo 1, i Poli musicali di cui al comma 8, lettera h-bis) e i politecnici delle arti di cui al comma 8, lettera i), sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.”;
b) al comma 8, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
”h-bis) costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa, di Poli musicali, salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e disciplinando il rapporto tra il Polo musicale e le singole Istituzioni che vi confluiscono. Sono organi del Polo musicale il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile.”;
c) al comma 8, lettera i), dopo le parole: ”in cui possono confluire le Istituzioni di cui all’articolo 1” sono inserite le seguenti: ”e i Poli musicali di cui alla lettera h-bis,”.
6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Poli musicali e ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non decente.
7. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
8. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l’anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell’Istituzione che procede all’assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per i contratti a tempo indeterminato.
9. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 287 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021».
Conseguentemente,
a) all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.»;
b) alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 5.000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 30.000.000.
57.0.3
Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 57-bis.
(Piano di rientro Istituzioni AFAM)
1. Nelle more del processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito “Istituzioni”, previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le Istituzioni elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la propria situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2018 al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 92 della presente legge».
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