Ottantotto anni e sentirli…
Carlo Mazzini (Presidente della Conferenza Nazionale degli Studenti degli ISSM – CNSI) commenta l’abrogazione dell’art. 142 del R.D. 1592/1933 sulla doppia frequenza
Correva l’anno 1933 quando con l’art. 142 il Regio decreto del 31 agosto 1933 n. 1592 di approvazione del “Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” vietava “l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.” Nel 2010, la L. 240/2010 (la “Riforma Gelmini”) ha previsto una deroga all’art. 142 e con il conseguente DM 28 settembre 2011 il MIUR ha dunque disciplinato la modalità per consentire l’iscrizione contemporanea a corsi presso Università e istituzioni AFAM (ponendo tra l’altro il limite dell’acquisizione di non più di 90 crediti formativi per anno).
Da circa due anni, tuttavia, in Parlamento si lavora attorno a proposte di legge di abrogazione dell’art. 142 e la novità è che poche settimane fa, a fine marzo 2021 la VII Commissione ha finalmente approvato il testo dell’articolo 1 bis di una proposta di legge abrogativa che definisce la facoltà degli studenti di iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e istituzioni AFAM. L’iter parlamentare della legge abrogativa, già articolato, non si è ancora concluso e prima che diventi Legge si attendono altri pareri e poi un Decreto del MUR. Ecco il testo dell’art. 1 bis come pubblicato il 31 marzo 2021 sul “Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari”:
“Articolo 1-bis.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi, anche accreditati ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master, anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. È consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico di cui al comma 1 e a un corso di master o a un corso di formazione alla ricerca o di specializzazione di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, a un corso di formazione alla ricerca o di master e a un corso di specializzazione, fermo restando il possesso dei previsti titoli di accesso.
3. L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, fermo restando il possesso dei titoli di studio necessari per l’accesso ai relativi corsi di studio nell’ordinamento nazionale.
4. Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
5. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM.
6. È consentita l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1.
7. È abrogato l’articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
[…]
Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all’articolo 1-bis e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all’esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana. Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Sino all’attuazione della disposizione di cui al presente comma continua ad applicarsi l’articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”
Negli anni, la questione se consentire o meno l’iscrizione contemporaneamente a diverse Università o a diversi corsi di studio di una stessa Università non ha mancato di suscitare perplessità in chi vi vede il rischio di una multidisciplinarietà dispersiva. L’intenzione dichiarata dai proponenti tuttavia, con l’adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli ordinamenti europei, è quella di favorire l’interdisciplinarietà, considerata una delle basi per creare figure professionali adeguate a un mercato del lavoro oggi quanto mai complesso e variabile. Più di recente, Cristina Messa ha invocato l’interdisciplinarietà nelle sue riflessioni sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il Piano che illustra le missioni, le linee di intervento e i progetti che dovrebbero guidare il Paese attraverso le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Non soltanto “finanziare” ma anche “rendere più flessibile il sistema dando la possibilità di introdurre delle novità nei corsi di studio e favorire l’interdisciplinarietà” ha affermato la neoministra dell’Università e della Ricerca, e partire dagli studenti sembra un’ottima prospettiva.
La redazione della Conferenza dei docenti dei Conservatori di musica italiani ha dunque chiesto al Presidente della Conferenza Nazionale degli Studenti degli ISSM (CNSI), Carlo Mazzini, di commentare l’abrogazione dell’art. 142 del Regio decreto e il testo dell’articolo approvato, le cui sorti la CNSI ha seguito con particolare attenzione.
C.M.: Il divieto di doppia frequenza è completamente anacronistico. A voler essere schietti, è altresì decisamente paternalistico: impone un limite a quanto uno studente voglia impegnarsi, dandogli meno possibilità di plasmare il proprio percorso di studi. Siamo perciò molto contenti per questo risultato preliminare che ci ha visti parte attiva sin dall’inizio del processo. Dopo esser venuti a conoscenza della calendarizzazione del testo base della legge a Gennaio, ci siamo subito mossi facendo un appello a tutti i membri della Commissione Cultura della Camera affinché proponessero un emendamento che includesse l’AFAM all’interno di questo testo. Questo nostro appello ha trovato subito una “felice sponda” nell’on. Michele Nitti, da anni impegnato sul fronte dell’Alta Formazione in Parlamento. Abbiamo avuto diversi scambi con lui e siamo felici che la formulazione approvata dell’emendamento sia in sintonia con la nostra proposta iniziale.
Redazione: Come hai sottolineato, l’approvazione dell’emendamento è un “risultato preliminare”. Quali i prossimi passaggi?
C.M.: La strada è ancora in salita: nel giro di un mese si prevede la calendarizzazione in Aula e, una volta approvato, dovremo impegnarci affinché il MUR emani il decreto attuativo collegato in tempo per il prossimo Anno Accademico. È in quest’ultima fase che si svolgerà la battaglia più importante. Anche il relatore di tutto il provvedimento, l’on. Fusacchia, ha espresso fiducia sui tempi di attuazione. Bisogna fare in fretta, e dedicheremo tutte le energie necessarie, nei mesi che verranno.”
Redazione: Riguardo alle battaglie da ingaggiare e condurre, è un inizio di Primavera piuttosto calda per l’AFAM. Quali sono i temi che la Conferenza degli Studenti considera le sue priorità?
C.M.: L’abolizione del divieto della doppia iscrizione è uno dei tanti temi su cui la nostra Conferenza è impegnata. Al momento siamo attivi su vari fronti: diritto allo studio, valutazione, filiera e più in generale sul futuro del comparto AFAM. La CNSI è in stretto contatto con l’ANVUR, che ha di recente accolto la richiesta della Conferenza di introdurre la figura dello “Studente Valutatore AFAM” tra i profili dell’Albo degli Esperti valutatori. L’interesse per la filiera è nell’ottica di un’armonizzazione che nel comparto è praticamente inesistente. Si insiste sia sulla sensibilizzazione degli studenti verso il mondo del lavoro, sia sull’implementazione del placement nelle istituzioni. Attualmente la CNSI sta elaborando un parere riguardo al Disegno di Legge sul riordino degli studi artistici, musicali e coreutici proposta dalla Senatrice Loredana Russo, in questi giorni in corso di esame in VII Commissione. Le priorità nel comparto sono molte. Tra queste il lavoro al Tavolo Permanente, che sta procedendo, la revisione del D.P.R. sul Reclutamento, oltre che la sempre attuale battaglia per la pubblicazione di tutti i Regolamenti previsti dalla L. 508/1999. La componente studentesca deve essere sempre più un attore principale, soprattutto nel disegnare l’Alta Formazione del futuro. La CNSI lavora da anni in questa direzione: lo studente, ragione stessa dell’esistenza delle nostre istituzioni, deve essere – o forse tornare a essere – al centro di esse.
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