Qui di seguito gli stati di previsione del DDL 4127 bis (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) relativi al settore Afam:

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Questo per quanto riguarda le deleghe della L. 107/2015 e la riscrittura delle disposizioni vigenti in campo scolastico (Testo Unico) :

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Si riportano qui di seguito gli elementi dell’articolato che riguardano in qualche modo il nostro settore:

Capo V
CAPITALE UMANO
Art. 36.
(Norme sulla contribuzione studentesca).
      1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all’università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012. Sono comunque ricompresi, all’interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.
2. L’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma 3 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
3. Ciascuna università statale, nell’esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni del presente articolo. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall’anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
4. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

5. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l’8 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
6. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 4, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 4 e 5, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
7. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.

8. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 1, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
9. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.
10. A decorrere dall’anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui ai commi 4, 5 e 6 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme del presente articolo.
11. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall’anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 4 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all’università degli studi di Trento.
13. Le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del presente articolo. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi 4, 5 e 6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Art. 38.
(Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità).
      1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.
2. All’articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell’organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze»;

b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) i criteri e le metodologie per l’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità».

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34» bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l’immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.
4. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 3 gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) l’ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 20.000 euro;

b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell’ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

5. Il limite di importo ISEE di cui al comma 4, lettera a), può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme del presente articolo.
6. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 3, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 4, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 4, lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.
7. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 4 e 6 sono inclusi in un’unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 4, lettere a)b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 6. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 4, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall’INVALSI.
8. Le borse di studio di cui al presente articolo sono assegnate, nell’ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell’avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell’anno successivo.
10. Le borse di studio di cui al presente articolo sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell’anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell’anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

11. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui al presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell’imposta di bollo.
12. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all’estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l’ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.
13. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
14. Per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni di euro per l’anno 2017, 13 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
15. Al finanziamento dell’organizzazione e delle attività ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attributi 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018.
16. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della «Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all’emanazione del bando di cui al comma 3, ai fini dell’assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

Art. 39.
(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato).
  1. In attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l’attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l’immatricolazione.
2. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le seguenti: «e al tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341».
3. In attuazione dell’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.

Qui i due documenti completi:

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046060&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-BIS-e-sede=-e-tipo=

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0046070.pdf

https://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2016/11/image_3135f-Gullivers-Travels.jpghttps://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2016/11/image_3135f-Gullivers-Travels-150x150.jpgRedazionenotizieQui di seguito gli stati di previsione del DDL 4127 bis (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) relativi al settore Afam: Questo per quanto riguarda le deleghe della L. 107/2015 e la riscrittura delle disposizioni vigenti...