DDL Martini: gli emendamenti
Art. 1
G/322-934-972-1616NT/1/7MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
in sede di esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante: Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
premesso che:
con l’articolo 1 del provvedimento in esame s’intende attuare una trasformazione già da tempo auspicata;
il problema e soprattutto l’urgenza che ne deriva, affinché detti istituti siano statizzati, implica un fattore economico-finanziario, dacché gli oneri gravano direttamente sul bilancio degli enti locali e pertanto, data la insita e crescente scarsità di risorse di cui sono già da tempo oggetto, rischiano il commissariamento;
considerato che:
i commi 1 e 5 dell’articolo 1 sopra citato prevedono rispettivamente la stipula di convenzioni tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e gli enti locali e l’emanazione di un decreto da parte dei Ministeri citati, per disciplinare e attuare il processo di statizzazione;
valutato che:
gli ex Istituti musicali pareggiati sono fortemente radicati sul territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali che ora non sono più in grado di supportare le spese di mantenimento di questi importanti istituti;
si rende necessario, quindi, in questa fase avviare un percorso di collaborazione che renda la trasformazione agevole ed efficace, mediante la condivisione degli obiettivi e delle scelte, tra i soggetti interessati, soprattutto nel momento in cui saranno emanati dai Ministeri competenti i criteri e gli schemi delle convenzioni di cui al comma 2;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di coinvolgere enti rappresentativi degli enti locali, come l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nella fase di definizione delle modalità di statizzazione che saranno contenute nelle convenzioni che ciascun ente locale che ne farà richiesta dovrà sottoscrivere.
1.1IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole: «Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508,» con le seguenti: «Gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».
Conseguentemente:
a) al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)»;
b) al Titolo, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con i Ministeri» aggiungere le seguenti: «, e sentita l’ANCI,».
1.3PETRAGLIA
All’articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell’Istituzione stessa», aggiungere le seguenti: «, e sentita l’ANCI,».
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «, e sentita l’ANCI,».
1.4IL RELATORE
Al comma 3, sostituire le parole: «sull’istituzione» con le seguenti: «sulla costituzione».
1.5ORRÙ
Al comma 4, dopo le parole: «Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam)», aggiungere le seguenti: «in cui vengono integrate, altresì, le cattedre vacanti o rese indisponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alla dotazione organica delle Istituzioni di cui al comma 1».
1.6PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, TOCCI, ZAVOLI
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Le disposizioni relative all’attribuzione alle Province o agli enti che ne assorbono le funzioni, delle competenze di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle industrie artistiche si applicano fino alla fine dell’anno accademico 2016-2017. Con il decreto di cui al comma 5 è definito lo schema di convenzione tra le Province o gli enti che ne assorbono le funzioni, lo Stato e le Istituzioni di cui al primo periodo per il mantenimento dell’onere finanziario relativo al funzionamento delle Istituzioni stesse».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3,» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4-bis».
Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione », aggiungere le seguenti parole: «, e sentita l’ANCI,».
1.8ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, GIANLUCA ROSSI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 5, dopo le parole: «ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti,», inserire le seguenti: «del numero degli studenti iscritti,».
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica ”Gioacchino Rossini”, è di proprietà dello Stato.
5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente, valutato in 100.000 euro per l’anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito previsionale di base di parte corrente ”Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2017, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».
1.0.1ELENA FERRARA, FASIOLO
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Statizzazione della scuola di musica regionale in lingua slovena
«Glasbena Matica»)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la scuola di musica regionale in lingua slovena ”Glasbena Matica” è statizzata. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo l della presente legge e all’articolo 15 della citata legge n. 38 del 2001.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di cui comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sull’articolo 15, comma 6, della legge n. 38 del 2001».
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Trasformazione delle Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia in Scuole superiori di eccellenza per l’Alta formazione artistica)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo l, in ragione della loro rilevanza storica, culturale ed artistica, le Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia sono trasformate, senza costi aggiunti vi per la finanza pubblica, in Scuole superiori di eccellenza per l’alta formazione artistica (S.S.E.A.F.A.), dotate di autonomia statutaria, didattica, organizzativa regolamentare, finanziaria e contabile. La costituzione delle Scuole superiori di eccellenza per l’alta formazione artistica avviene previa verifica, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento, stabiliti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Art. 2
G/322-934-972-1616NT/3/7BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA
Il Senato,
in sede d’esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,
premesso che:
l’articolo 2 prevede una delega al Governo finalizzata al «riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;
la riorganizzazione della «rete territoriale», di cui al comma 1, lettera a), prevede «la costituzione dei Politecnici delle arti […], in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di ”Istituti”, di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione dell’offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l’identità e il ruolo nel territorio»;
nella formazione professionalizzante, e nel rispetto dell’autonomia statutaria, didattica, organizzati va, regolamentare, finanziaria e contabile, i Politecnici provvedono alla formazione propedeutica di primo livello, all’espletamento dei corsi di secondo livello e all’attivazione dei corsi di terzo livello (dottorati di ricerca);
considerato che:
il comma 9 dell’articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplina i corsi a indirizzo musicale nella Scuola secondaria di primo grado, facendo così diventare in quest’ambito l’insegnamento di strumento materia curriculare; conseguentemente, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, è stata istituita la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media (A077);
considerato inoltre che:
il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;
il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui al sopra citato articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di incentivare e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi nell’intera filiera musicale: dalle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai «Politecnici delle arti», affinché siano disciplinati corsi propedeutici finalizzati all’accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l’istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali.
2.1BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere l’articolo.
2.2BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Compimento del processo di norma e riordino del sistema nazionale dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM)
1. Al fine di portare a compimento la riforma ed il riordino del sistema nazionale dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinate le materie di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d) e lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508».
2.3ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».
2.4MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 1, sostituire le lettere dalla a) alla n) con le seguenti:
a) definizione degli organi di governo delle Istituzioni AFAM, prevedendo:
1) un direttore, con mandato unico di sei anni non rinnovabili e in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, su indicazione del consiglio direttivo fra i componenti di un elenco di personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’Alta Formazione artistica e musicale, stilato dallo stesso consiglio direttivo. L’istituzione, di concerto con il Ministero dell’istituzione dell’università e della ricerca, pone in atto tutte le iniziative necessarie per rendere il processo di selezione e di nomina conforme alle norme di trasparenza e pubblicità secondo la normativa vigente;
2) un direttore amministrativo, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico con contratto di lavoro a tempo determinato di quattro anni tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale. Nel caso in cui l’incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest’ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico;
3) un consiglio di amministrazione composto dal direttore dell’Istituzione con funzione di presidente, due rappresentanti dei docenti, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli studenti, da una rappresentante della Regione e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca;
4) un consiglio direttivo composto dal direttore, con funzione di presidente, da tre docenti rappresentanti le diverse aree formative, da due studenti designati dalla consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo (ATA);
b) attribuzione a ciascuna situazione di una propria dotazione organica docente, amministrativa e tecnica che dovrà essere reclutata esclusivamente mediante concorso, a eccezione del personale docente abilitato che già insegna nelle Istituzioni al momento dell’entrata in vigore della presente legge;
c) definizione del ruolo e dei compiti delle Istituzioni AFAM nella formazione professionalizzante prevedendo, nel rispetto della loro autonomia:
1) lo svolgimento della formazione propedeutica e della formazione di primo livello;
2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l’accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;
3) l’attivazione di corsi di terzo livello previe regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;
d) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l’equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l’equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell’esperienza internazionale;
e) istituzione di dottorati di ricerca e loro valorizzazione, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le università, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei tradizionali settori storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali e innovativi;
f) incentivazione dell’internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali e artistiche europee e internazionali di pari livello o di livello superiore, nonché di esperienze formative all’estero con particolare riguardo al programma «Erasmus» o ad analoghe iniziative per allievi e docenti;
g) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.
2.5BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la facoltà di costituzione dei Politecnici delle arti, di seguito denominati ”Politecnici”, in cui possono confluire le Istituzioni AFAM, mantenendo la denominazione originaria di Conservatorio o Accademia, nonché strutture delle università, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione dell’offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l’identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici avviene previa verifica, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento di cui alla lettera f)».
2.6BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera a), effettuare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», con le seguenti: «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM»;
b) dopo le parole: «di cui alla lettera f)», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l’eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «rete territoriale» sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «di tutte le»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l’eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».
2.8CENTINAIO
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni
a) dopo le parole: «rete territoriale» sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «di tutte le»;
b) dopo le parole: «di cui alla lettera f)», aggiungere le parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l’eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «rete territoriale» sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «di tutte le»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l’eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».
2.10BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», con le seguenti: «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM».
2.11IL RELATORE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «Istituzioni AFAM» inserire le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,» e sostituire le parole: «dei Politecnici delle arti» con le seguenti: «di Politecnici delle arti»;
b) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «con mandato unico di sei anni» con le seguenti: «con mandato di sei anni, non rinnovabile»;
c) alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni,» inserire la seguente: «scelto»;
d) alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «degli Istituti»;
e) alla lettera e), sostituire le parole: «prevedendo che» con le seguenti: «e prevedendo altresì che»;
f) alla lettera m), sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».
2.12ELENA FERRARA, FASIOLO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Istituzioni AFAM» inserire la seguente: «statali».
2.13MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «AFAM,» inserire la seguente: «anche».
2.14ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM», inserire le seguenti: «, sentite le Istituzioni,».
2.15PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «assumendo la denominazione di ”Istituti”» con le seguenti: «mantenendo la propria denominazione».
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera c), numero 2), sostituire la parola: «istituti» con la seguente: «Istituzioni»;
b) alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni»;
c) alla lettera d), numero 4), sostituire le parole: «degli Istituti» con le seguenti: «delle Istituzioni»;
d) alla lettera e), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale», con le seguenti: «ad eccezione dei Conservatori che mantengono la propria denominazione».
2.17PETRAGLIA
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».
2.18GIANLUCA ROSSI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».
2.19MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale,» con la seguente: «costituite».
2.20ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dell’integrazione» con le seguenti: «, dell’integrazione e della valorizzazione».
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «ruolo nel territorio,», aggiungere le seguenti: «e mediante la costituzione dell’Istituto nazionale di design, in cui confluiscono gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in qualità di Dipartimenti».
Conseguentemente:
a) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell’Istituto nazionale di design»;
b) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «delle singole Istituzioni», aggiungere le seguenti:«e dei singoli Dipartimenti»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai Politecnici», aggiungere le seguenti: «e all’Istituto nazionale didesign»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell’Istituto nazionale didesign»;
e) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell’Istituto nazionale didesign»;
f) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del Politecnico», aggiungere le seguenti: «e dell’Istituto nazionale di design»;
g) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «nominato», con le seguenti: «nominati»;
h) sostituire il comma 1, lettera d), numero 3), con il seguente:
«3) un consiglio di amministrazione, composto: per i Politecnici, dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; per l’Istituto nazionale di design, dal direttore dell’Istituto, con funzione di presidente, da un rappresentante delle regioni sede dei singoli Dipartimenti, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
i) sostituire il comma 1, lettera d), numero 4), con il seguente:
«4) un consiglio accademico, composto: per i Politecnici dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera m), e dall’articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; per l’Istituto nazionale di design, dal direttore dell’Istituto, con funzione di presidente, dai direttori dei dipartimenti e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei medesimi»;
l) sostituire il comma 1, lettera e), con il seguente:
«e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico e dei singoli Dipartimenti dell’Istituto nazionale di design, prevedendo: per i primi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell’Istituto nell’ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell’Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo; per i secondi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione del dipartimento nell’ambito di quella definita dall’Istituto nazionale didesign, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre docenti e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Dipartimento siano affidate ad un segretario amministrativo»;
m) sostituire il comma 1, lettera h), con il seguente:
«h) attribuzione a ciascun Politecnico e all’Istituto nazionale di design di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni, per i Politecnici, e nei singoli Dipartimenti, per l’Istituto nazionale di design, alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico e di ciascun Dipartimento dell’Istituto nazionale di design, nell’ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell’offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili. L’Istituto nazionale di design e i Dipartimenti del medesimo possono avvalersi, ai fini delle attività di insegnamento da parte dell’organico docente, delle forme contrattualistiche di cui all’articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile».
2.22DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «La costituzione dei Politecnici avviene» inserire le seguenti:«tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei Politecnici possono confluire strutture delle università».
2.23BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alla lettera f)», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l’eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».
2.24BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) integrazione del Consiglio universitario nazionale (CUN) con una nuova area destinata ai Politecnici per la rappresentanza di docenti e studenti appartenenti alle istituzioni del settore AFAM».
2.25MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e alle Istituzioni».
2.26MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».
2.27MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da: «in attuazione» a «n. 107».
2.28PUGLISI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:
«2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni e l’accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;».
2.29ELENA FERRARA, FASIOLO
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica ai fini della formazione metodologico-didattica per le professioni educative;».
2.30MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:
«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica al fini della formazione metodo logico-didattica per le professioni educative».
2.31MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».
2.32ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:
«1) un direttore, con mandato di sei anni non rinnovabile, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, eletto dal corpo docente e da una quota del personale amministrativo, tecnico e studentesco del Politecnico, e nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra i professori di I fascia in servizio in istituzioni AFAM, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, il cui curricolo è valutato da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del suddetto Ministro. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;»
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:
«1) un direttore, con mandato di cinque anni non rinnovabile, eletto dal consiglio accademico del Politecnico, fra personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, che siano iscritte in un albo nazionale costituito con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca in cui sono stabiliti anche i criteri d’accesso all’albo. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;».
Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;
b) dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile»;
c) sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».
2.35CENTINAIO
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «direttore» con la parola: «rettore»;
b) dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le parole: «non rinnovabile»;
c) sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».
Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire ovunque ricorra la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;
b) sostituire le parole da: «nominato dal Ministro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «eletto da tutti i docenti delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato tra i docenti di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con capacità anche manageriali».
2.37BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), ovunque ricorra, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».
Conseguentemente, al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «su proposta del direttore», con le seguenti: «su proposta del rettore».
2.38MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «mandato unico di sei anni» con le seguenti:«mandato di tre anni rinnovabile una sola volta».
2.39BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni», aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».
2.40LIUZZI
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni,» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».
2.41MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» inserire le seguenti:«non rinnovabile».
2.42MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «Politecnico», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».
2.43BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativi, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro», con le seguenti:«eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».
2.44MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «su indicazione del Consiglio» a: «decreto del Ministro» con le seguenti: «di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’Alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, eletto secondo le modalità previste dallo statuto».
2.45PETRAGLIA
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
1) al numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» a «nonchè in» con le seguenti: «all’interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituto con decreto del Ministro»;
2) dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
«1-bis) l’istituzione di ruoli dirigenziali che separino le competenze tra gli organi di gestione e gli organi di indirizzo;
1-ter) la garanzia di una composizione degli organi che assicuri la rappresentanza di tutte le figure professionali operanti nei Politecnici».
2.46PETRAGLIA
Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» a «nonchè in» con le seguenti: «all’interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituto con decreto del Ministro».
2.47LIUZZI
Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione del consiglio accademico del politecnico» fino a: «anche straniere. » con le seguenti: «ed eletto con sistema analogo a quello universitario, fra i docenti di prima fascia dotati di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di competenze ed esperienze qualificate di carattere manageriale.» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro».
2.48MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «definito» a: «del Ministro» con le seguenti:«stilato dal consiglio accademico e pubblicato sul sito dell’Istituzione».
2.49MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il secondo periodo.
2.50MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» a: «finanze» con le seguenti: «dalla normativa vigente».
2.51MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente:
«2) un direttore generale, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, da attribuirsi, in prima istanza, a un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico. Quest’ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. Il trattamento economico del direttore generale è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;».
2.52PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «direttore amministrativo» con le seguenti:«direttore generale».
Al comma 1, lettera d), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «su proposta del direttore» con la seguente: «su proposta del rettore»;
b) dopo le parole: «per tutta la durata dell’incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».
2.54CENTINAIO
Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «su proposta del direttore» con le seguenti: «su proposta del rettore»;
b) dopo le parole: «per tutta la durata dell’incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».
Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «su proposta del direttore» con le seguenti: «su proposta del rettore»;
b) dopo le parole: «per tutta la durata dell’incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il possesso dei requisiti richiesti».
2.56ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni, rinnovabile una sola volta,».
2.57ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni», inserire le seguenti: «a un dirigente scelto».
2.58BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «per tutta la durata dell’incarico», aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».
2.59ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «per tutta la durata dell’incarico», inserire le seguenti: «da attribuirsi, in prima istanza, ad un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico».
2.60MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» a «finanze» con le seguenti: «dalla normativa vigente».
Al comma 1, lettera d), numeri 3) e 4), sostituire la parola: «direttore», con la seguente: «rettore».
2.62CENTINAIO
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 3), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;
b) al numero 4), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».
Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».
2.64GIANLUCA ROSSI
Al comma 1, lettera d, numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico,».
2.65PETRAGLIA
Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico,».
Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».
2.67MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: «degli Istituti componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «da un rappresentante degli studenti per ogni Istituto componente, designato dalla rispettiva Consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132».
2.68ELENA FERRARA, FASIOLO
Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».
2.69PETRAGLIA
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
«4-bis) la ricostituzione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, istituito dall’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».
2.70MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
«4-bis) sono previsti, infine, un collegio dei revisori dei conti, una consulta degli studenti e una consulta del personale tecnico amministrativo, da eleggere secondo modalità stabilite nello statuto del Politecnico».
2.71MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «e delle singole Istituzioni».
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».
2.73BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente», aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».
2.75LIUZZI
Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni, non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».
2.76CENTINAIO
Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».
2.77MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di I o II fascia, in ruolo da almeno sei anni anche in altro Istituto dello stesso tipo, con mandato di sei anni non rinnovabile».
2.78IDEM, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di prima fascia con mandato di tre anni, rinnovabile».
2.79MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e da uno studente designato» con le seguenti: «e da due studenti designati».
2.80ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «a un segretario amministrativo» con le seguenti: «in prima istanza al rettore amministrativo in servizio nell’Istituzione.».
2.81PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) definizione delle procedure di programmazione e accreditamento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il CNAM, nonché definizione delle procedure di valutazione delle sedi e dei corsi di studio, sentito l’ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all’offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative».
2.82MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «sentita l’ANVUR» con le seguenti: «sentito il parere del CNAM».
2.83BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) incentivazione a promuovere e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi in campo musicale tra i Politecnici, le scuole medie a indirizzo musicale, di cui all’articolo 11, comma 9, della legge del 3 maggio 1999, n. 124, e i licei musicali e coreutici, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, affinché possano essere disciplinati corsi propedeutici finalizzati all’accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l’istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali».
2.84ELENA FERRARA, FASIOLO
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) previsione, nel caso di frequentazione di più corsi di studio, dell’obbligo di iscrizione a una singola Istituzione;».
2.85PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «valutazione dei risultati dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e della qualifica dei docenti».
2.86MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «anche» ad «AFAM».
2.87ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «anche».
2.88MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo criteri di trasparenza come da normativa vigente.».
2.89BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) individuazione di profili professionali nell’area tecnica e informatica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e a i metodi scientifici di lavoro e ricerca in campo artistico e musicale, di cui alla lettera l), con relativo adeguamento delle dotazioni organiche di personale».
2.90MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «attribuzione a ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;
b) dopo le parole: «da parte di ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;
c) sostituire le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato,» con le seguenti: «prevedendo concorsi per future assunzioni di tutte le figure professionali».
2.91MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e successivamente» inserire le seguenti: «, prevedendo concorsi per tutte le figure professionali,».
2.92MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato».
2.93PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) revisione dello status giuridico dei docenti secondo i princìpi e la regolamentazione di diritto pubblico;».
2.94PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Valore dei titoli di studio)
1. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l’equivalenza di cui al comma 1 con le classi di laurea universitarie secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
2.95MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «formazione alla ricerca» con le seguenti: «istituzione di corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca)».
All’articolo 2, comma 1), lettera l), dopo le parole: «formazione alla ricerca» inserire le seguenti: «e valorizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione».
2.97ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «nei settori tradizionali storico-artisto e musicologico», inserire la seguente:«didattico,».
2.98MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «musicologico» inserire la seguente: «didattico,».
Al comma 1), lettera l), dopo le parole: «tecnico-tecnologico» inserire le seguenti: «, di design».
2.100BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) estensione ai Politecnici delle arti della normativa universitaria vigente relativa alla ricerca e attivazione di specifici corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca) nei campi dell’arte e della musica».
2.101DI GIORGI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «, artistiche e culturali».
2.102MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «e artistiche,».
Al comma 1), lettera m), dopo le parole: «europee e internazionali» inserire le seguenti: «, nonché istituzioni che offrono corsi di formazione nell’ambito della progettazione industriale,».
2.104BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «o di livello superiore»;
b) sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».
2.105CENTINAIO
Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «o di livello superiore»;
b) sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».
2.106GIRO
Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «o di livello superiore»;
b) sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».
Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «o di livello superiore»;
b) sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».
2.108BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «o di livello superiore».
2.109BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».
2.110MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) in conformità alla normativa vigente e agli adempimenti degli obblighi a garanzia di trasparenza e pubblicità, i Politecnici, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvedono a pubblicare ed aggiornare, rendendo disponibili sul proprio sito web istituzionale, ogni informazione utile riguardante gli organi di governo, il personale docente, amministrativo e tecnico nonché il bilancio delle singole istituzioni».
Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:
«m-bis) riorganizzazione degli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, di Faenza, Firenze, Pescara, Roma e Urbino mediante la costituzione del Politecnico nazionale del design, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo della formazione e della ricerca nel campo del design italiano. L’istituzione del Politecnico nazionale del designsarà attuata sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalle lettere da a) a m)».
Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «oggetto di abrogazione tacita o implicita,» inserire le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),».
2.113GIRO
Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».
2.114CENTINAIO
Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».
2.115BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».
2.0.1BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale)
1. La formazione musicale e coreutica di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole medie a indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e dai licei musicali e coreutici di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentite la cabina di regia della rete ”Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici” e la Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica, negli istituti musicali di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono istituiti i corsi propedeutici, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 2, e articolo 10, comma 4, lettera g), e in materia di formazione ricorrente e permanente. Detti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio di primo livello istituiti presso i Politecnici delle arti.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti, altresì:
a) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’alta formazione artistica e musicale, cui devono essere armonizzati i curricoli dei licei musicali e coreutici e i programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base;
b) i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l’accesso ai licei musicali e coreutici – sezione musicale;
c) le attività propedeutiche di cui al comma 2, su indicazione dei Politecnici delle arti, definendone in particolare:
1) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto delle attitudini musicali dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;
2) la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;
3) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;
4) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire nelle convenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, articolo 13 comma 8, o di convenzioni all’uopo stipulate, l’accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi reciprocamente riconosciuti;
5) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);
6) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curricolo svolto e dei risultati formativi ottenuti.
4. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, i Politecnici delle arti, fermo restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono immatricolare studenti esclusivamente per i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e per le attività propedeutiche di cui al medesimo comma 3. Gli studenti già iscritti ai ”corsi di formazione musicale e coreutici di base” / ”pre accademici” di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 8, lettera d), organizzati dalle istituzioni AFAM, all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 2, vengono assegnati ai corsi propedeutici di cui al medesimo comma, in base ai livelli tecnici posseduti.
5. I Politecnici delle arti possono attivare specifiche attività formative per ”giovani talenti musicali”, di cui alla legge 15 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 181, lettera g) e decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 3, a favore di studenti minorenni precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente».
Art. 3
G/322-934-972-1616NT/4/7aBLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Il Senato,
in sede d’esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,
premesso che:
l’articolo 3 intende trasformare in graduatorie nazionali a esaurimento le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
considerato che:
a far seguito alla mancata applicazione dell’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, e conseguentemente alla mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) che diedero vita a vere e proprie procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all’automatismo dovuto all’anzianità di servizio;
la condizione precaria del personale docente AFAM ha una sintesi esemplare in due graduatorie nazionali che possono considerarsi «simmetriche» (ex lege n. 143 del 2004 ed ex lege n. 128 del 2013), dal momento che il personale era stato reclutato nel medesimo modo, mediante un decreto ministeri aie che disciplina le tabelle di valutazione dei titoli e attraverso le quali il personale veniva inserito in graduatoria;
vi sono tuttavia delle differenze sostanziali, giacché – nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, ex lege 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime –, mentre l’accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l’accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l’idoneità artistica (minimo 24 punti) per l’abilitazione alla professione docente;
si tratta, pertanto, nel caso delle graduatorie ex lege 128, di docenti pluriselezionati negli anni, impiegati e quindi istituzionalizzati presso le proprie sedi di lavoro, che non solo si sono dimostrati pilastri determinanti al funzionamento degli istituti ma che hanno ricoperto cariche vitali per le politiche di internazionalizzazione e sviluppo delle sedi facendosi carico di progetti innovati vi e migliorativi;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, anche mediante provvedimenti a carattere normativo, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare carattere di priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso selettivo che garantisce l’idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) nonché abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni.
G/322-934-972-1616NT/5/7aMONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Il Senato,
in sede d’esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;
premesso che:
nell’articolo 3, si intende trasformare, a partire dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento;
considerato che:
a causa della mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) a seguito delle quali vennero avviate delle procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all’automatismo dovuto all’anzianità di servizio;
in tal modo si sono create due graduatorie nazionali (ex lege n. 143 del 2004 ed ex lege n. 128 del 2013) che possono considerarsi «simmetriche», ma con delle differenze sostanziali, giacché – nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, ex lege 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime –, mentre l’accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l’accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l’idoneità artistica (minimo 24 punti) per l’abilitazione alla professione docente;
valutato infine che:
ad aggravare la portata del vulnus vi è stata l’esclusione dalla graduatoria ex lege 128 degli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che al momento, nonostante l’esperienza maturata, non hanno possibilità di essere assunti;
si rende necessario quindi porre fine definitivamente al problema del precariato delle Istituzioni Afam e alla disparità di trattamento cui sono sottoposti gli insegnanti, a causa della carenza normativa e della mancanza di un disegno unitario e preciso;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, nei limiti dei posti vacanti e disponibili:
a) di inserire i suddetti insegnanti in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
b) di prevedere l’assegnazione di un punteggio minimo agli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento, in fase di eventuale redazione di bandi di concorso per il reclutamento degli insegnanti AFAM, affinché ai docenti con 36 mesi di supplenza annuale sulla stessa disciplina, alla data di entrata in vigore della presente legge possa essere riconosciuta l’idoneità o l’abilitazione all’insegnamento nella specifica materia.
Al comma 1, sostituire le parole: «Dall’anno accademico 2017/2018», con le seguenti: «Dall’anno accademico 2016-2017».
Al comma 1 sostituire le parole: «2017-2018», con le seguenti: «2016-2017».
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1, per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri».
3.3GIRO
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito. con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
3.4BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo :«In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
3.5CENTINAIO
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
3.6BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento (GET, GNE, 143 e 128), tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l’idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».
3.7BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l’idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».
3.8PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali graduatorie sono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017/2018 e 2018/2019. In tale periodo il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone le commissioni e identifica le procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti, stabilendo, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli artistici e professionali ai fini del conseguimento dell’idoneità. Nell’ambito dei concorsi di sede, le singole Istituzioni valutano le competenze specifiche per ogni insegnamento delineate nel piano di offerta formativa.».
3.9LIUZZI
Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Le graduatorie vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017-1018, 2018-2019. Durante tale periodo sono predisposte le commissioni ed identificate le nuove procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti e sui nuovi pensionamenti.».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Fatta salva la priorità dei soggetti già iscritti, nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al comma 1 sono inseriti, secondo le medesime modalità di cui all’articolo 19 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i docenti con contratto di collaborazione ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico del triennio, e i docenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale che abbiano maturato almeno 125 ore di insegnamento per ogni anno accademico del triennio».
Conseguentemente all’articolo 4:
a) al comma 1 alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;
b) al comma 1 lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «37 milioni»;
c) al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni».
3.11MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le graduatorie nazionali a esaurimento di cui al comma 1 vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel bienni accademici 2017-2018 e 20182019. In tale periodo sono predisposte le commissioni e istituite nuove procedure concorsuali ai fini del reclutamento del personale sulle restanti cattedre vacanti».
3.12BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn-over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia.
2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali».
3.13IL RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: «il turn over» inserire le seguenti: «del personale» e dopo le parole: «delle cessazioni»inserire le seguenti: «dal servizio».
3.14CENTINAIO
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere, in fine, le parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali.».
3.15GIRO
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatori e nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali».
3.16LIUZZI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei docenti della seconda fascia».
3.18ELENA FERRARA
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il restante 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica è stabilizzato con un piano biennale di assunzioni dall’anno accademico 2018/2019. Ogni altro contratto a tempo indeterminato è subordinato alle assunzioni di cui al periodo precedente».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La progressione di carriera dei docenti della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti inclusi nella graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali».
3.20LIUZZI
Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del comma 2 dall’articolo 19, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali».
3.21ELENA FERRARA
Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Accademie di belle arti, dopo l’immissione in ruolo dei docenti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede una procedura di idoneità per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina riservata ai professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno dieci anni».
3.22PETRAGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:
«2-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell’attività didattica e la sua continuità per l’anno accademico 2017-2018 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.
2-ter. Ai fini dell’attuazione di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».
Conseguentemente, all’articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e, al comma 1 lettera a), aggiungere il seguente numero: 4-bis) quanto a 3 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute;».
3.23PETRAGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
«2-bis. A decorrere dall’anno accademico 2016/2017, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto negli Istituti superiori di studi musicali (ISSM), nelle Accademie di belle arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all’uso di contratti atipici, procedendo alla contestuale, progressiva trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile o convenzioni in contratti subordinati a tempo determinato.».
Conseguentemente all’articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni»e, al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero: «4-bis) quanto a 3 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute;».
3.24LIUZZI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In coda alle graduatorie nazionali di cui al comma l, sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 viene riconosciuta l’idoneità all’insegnamento con riferimento alla specifica disciplina di appartenenza».
3.25LIUZZI
Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, idoneità per i docenti inseriti nelle attuali graduatorie di istituto nelle istituzioni AFAM e progressione di carriera per la seconda fascia».
3.0.1GIRO
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Status giuridico del personale docente delle istituzione
dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)
1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
2. Il presente articolo è ad invarianza di oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
3.0.2GIRO
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)
1. Al fine di ottenere l’integrazione degli organi rappresentativi deIl’AFAM con quelli dell’università, il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:
a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall’emanazione della presente legge;
f) inserire nel Comitato consuItivo dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell’Alta formazione artistica e musicale.
2. L’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all’atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».
3.0.3ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIZZA
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)
1. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l’immissione in ruolo ex lege».
3.0.4ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Consiglio nazionale per l’altaformazione artistica e musicale)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede alla definizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale».
3.0.5IDEM, ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, TOCCI, ZAVOLI
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme transitorie)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 stabiliscono un periodo di durata non superiore a diciotto mesi per garantire il raggiungimento da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f). Durante detto periodo continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».
3.0.6PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, TOCCI, ZAVOLI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Status del personale docente)
1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con la normativa vigente prevista per i docenti universitari. Conseguentemente, le medesime istituzioni adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore presso le università, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
”2-bis. Le disposizioni relative al rapporto di impiego di cui al comma 2 si applicano anche al personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione. Ai medesimi docenti si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”».
3.0.7CONTE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributo all’Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara)
1. Allo scopo di usufruire di pari opportunità nell’offerta formativa, nella ricerca e nella produzione artistica, all’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, di cui all’articolo 1, comma 262, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è assegnato, a partire dall’anno 2017, un contributo ordinario di funzionamento pari a 700.000 euro.».
Conseguentemente all’articolo 4:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «39,7 milioni»;
b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «31,7 milioni»;”
c) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«b-bis) a decorrere dall’anno 2018, quanto a 700.000 euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
3.0.8LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BATTISTA, BERGER, FRAVEZZI
Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Art. 4
4.0.1BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 4-bis.
(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)
1. Al fine di ottenere l’integrazione degli argani rappresentativi dell’AFAM con quelli dell’università, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:
a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall’emanazione della presente legge;
f) inserire nel Comitato consultivo dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n 76, almeno due rappresentanti dell’Alta formazione artistica e musicale.
2. L’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogata. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all’atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma.
Art. 4-ter.
(Status giuridico del personale docente delle istituzione
dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)
1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporta di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
4.0.2CENTINAIO
Dopo l’articolo, inserire i seguenti:
«Art. 4-bis.
(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)
1. Al fine di ottenere l’integrazione degli organi rappresentativi dell’AFAM con quelli dell’università, il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:
a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall’emanazione della presente legge;
f) inserire nel comitato consultivo dell’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell’Alta Formazione artistica e musicale.
2. L’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all’atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».
«Art. 4-ter.
(Status giuridico del personale docente delle istituzioni
dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)
1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Integrazioni relative al Consiglio universitario nazionale (CUN), al Consiglio nazionale degli studenti univesitari (CNSU) e all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
1. Al fine di ottenere l’integrazione degli organi rappresentativi dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con quelli dell’Università, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreto finalizzati a:
a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
b) modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
d) modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla letterac);
e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
f) inserire nel Comitato consultivo dell’Agenzia di nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell’AFAM.
2. L’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) deve essere inteso, dall’entrata in vigore della presente legge, come riferito al Consiglio universitario nazionale (CUN) come integrato ai sensi del comma 1.».
4.0.4BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)
1. Al fine di ottenere l’integrazione degli organi rappresentativi dell’AFAM con quelli dell’università, il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:
a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall’emanazione della presente legge;
f) inserire nel Comitato consultivo dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell’Alta formazione artistica e musicale.
2. L’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all’atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))
1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono regolati sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendi ali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate inquadrano il personale sulla base del contratto collettivo nazionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e provvedono alla relativa attuazione avvalendosi dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca».
4.0.6BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Status giuridico del personale docente delle istituzione dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)
1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».