Conversioni
Con la Nota 5323 del 13 aprile il MUR ha fornito le indicazioni relative all’organico del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni Afam per l’a.a. 2021/2022.
Come ricorderete, la recente Legge di Bilancio (commi 888 e 889) aveva stanziato 12 milioni per il 2021 e 70 a partire dal 2022 per incrementare le dotazioni organiche delle istituzioni a partire dal 1°novembre 2021.
Con Nota 13318 del 19 novembre 2020, mentre la Legge di Bilancio seguiva il suo iter, il MUR chiedeva alle istituzioni di provvedere nel frattempo con modalità semplificata a attestare il fabbisogno per il 2020/2021, le attuali scoperture di tale fabbisogno, e a indicare punti di forza, criticità e prospettive.
Infine, con ulteriore Nota 1387 del 28 gennaio 2021, il MUR aveva chiesto alle istituzioni di inserire entro il 19 febbraio tutte le informazioni sugli incarichi di docenza esterni, nonché sugli affidamenti di insegnamenti a personale di ruolo (sia interni al monte ore, sia didattica aggiuntiva); tale ricognizione essendo obbligatoria per poter accedere all’attribuzione dell’ampliamento della dotazione organica, previsto dal comma 888 della Legge di Bilancio.
Il documento emanato martedì scorso, invece, precisa che «l’ampliamento delle dotazioni organiche, previsto dai commi 888-891 dell’art. 1 della L. 178/2020, sarà oggetto di ulteriori e diverse procedure, poiché potrà essere previsto solo in seguito all’adozione di un decreto interministeriale di definizione dei criteri di ripartizione. Si prega quindi di effettuare in questa fase variazioni e scelte a dotazione organica attuale, tenendo conto del limite in base al quale non possono essere approvate variazioni che comportano aumento di spesa».
Ciononostante, le indicazioni operative per il prossimo anno contengono alcuni elementi di novità o alcuni chiarimenti.
- Sale al 30% la percentuale di posti vacanti al 1° novembre 2021 che potranno essere convertiti, resi disponibili per incarichi a tempo determinato (“blocco parziale”) o resi indisponibili a qualunque incarico (“blocco totale”). Tale incremento (rispetto al precedente 25%) è motivato da quanto previsto all’art. 2, comma 3, lettera b) del D.P.R. 143/2019 (il Regolamento sul Reclutamento, la cui entrata in vigore, peraltro, è stata rinviata all’a.a. 2022/2023).
- Riguardo a queste tre modalità di variazione, «dovrà comunque essere data priorità alle cattedre che evidenziano una limitata domanda di formazione in termini di studenti iscritti (a tale scopo la procedura informatica richiederà obbligatoriamente l’inserimento del numero di studenti relativamente agli ultimi tre anni accademici)».
- «Laddove alcuni posti vengano resi disponibili solo per incarichi a tempo determinato o resi indisponibili a qualunque incarico, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata, con motivazione espressa nella delibera che la approva; tale motivazione non potrà riguardare la continuità didattica con l’attuale docente a tempo determinato, atteso che la continuità didattica è garantita unicamente dai contratti a tempo indeterminato».
- Riguardo ai posti attualmente ricoperti da titolari, e alle richieste di variazione vincolate al trasferimento del titolare stesso, si precisa nella Nota che il numero massimo di tali variazioni rimane nel numero di 3 per istituzione. In questo caso si definiscono le quattro tipologie possibili:
- Variazione eventuale con conversione: Si richiede che, laddove un posto attualmente occupato dovesse diventare vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, il posto venga convertito in altro insegnamento.
- Variazione eventuale con conversione e blocco parziale: Si richiede che, laddove un posto attualmente occupato dovesse diventare vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, il posto venga convertito in altro insegnamento; inoltre si richiede che il posto convertito venga offerto per l’A.A. 2021/2022 solo per utilizzazione o supplenza. Il posto convertito non sarà quindi disponibile né per i trasferimenti, né per le nomine in ruolo
- Variazione eventuale con blocco parziale: Si richiede che, laddove un posto attualmente occupato dovesse diventare vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, il posto venga offerto per l’A.A. 2021/2022 solo per utilizzazione o supplenza. Il posto non sarà quindi disponibile né per i trasferimenti, né per le nomine in ruolo.
- Variazione eventuale con blocco totale: Si richiede che, laddove un posto attualmente occupato dovesse diventare vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, il posto non venga offerto ad alcuna copertura per l’A.A. 2021/2022. Pertanto il posto non verrà in seguito dato né a mobilità o utilizzazione né per incarico a tempo indeterminato o supplenza. La cattedra sarà dunque non coperta per l’intero anno accademico.
La scadenza per l’inserimento nella piattaforma di tutte le richieste dovrà avvenire entro il 4 maggio p.v.