A che serve un organo come il CNAM? Durante la sua assenza ne abbiamo più volte invocata la ricostituzione, anche e soprattutto in polemica con la scelta di fare a meno di un organo elettivo in favore di organi, commissioni  e consessi che elettivi non erano. Ma quali sono le sue precise funzioni?

La Legge 508/99 (art. 2, c. 7) stabilisce che esprima pareri e formuli proposte anzitutto sui seguenti schemi di regolamento, di cui, come è noto, solo alcuni sono già stati emanati:

  • sui requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
  • sui requisiti di idoneità delle sedi;
  • sulle modalità di trasformazione di Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici;
  • sui possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
  • sulle procedure di reclutamento del personale (DPR 143/2019, di fatto differito all’a.a. 2022/2023 dal c. 890 della Legge di Bilancio 2021);
  • sui criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare (DPR 132/2003);
  • sulle procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore;
  • sui criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi (DPR 212/2005);
  • sulla valutazione dell’attività delle istituzioni

Ma poi anche:

  • sugli schemi di decreto sulle equipollenze tra i titoli di studio AFAM e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso (art, 2, c. 5);
  • sui regolamenti didattici degli istituti;
  • sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico (art, 3, c. 1)

 

 

Il D.M. 236 del 16.09.2005, preliminare alla prima elezione del CNAM dopo la decadenza dell’organo “provvisorio”, recitava:

Esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente. Esso può inoltre essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le istituzioni.

Il recente DM 67 del 19 febbraio u.s. elimina quest’ultima frase, inizialmente prevista nella versione del 2019. È una svista, o invece una precisa scelta volta a circoscrivere in qualche modo quelle competenze? A non dare adito a equivoci?

 

A queste preliminari osservazioni si aggiunge poi quel che è avvenuto in questi otto anni, durante i quali, se si eccettuano le funzioni esercitate dalla commissione che si è fin qui occupata delle valutazioni degli ordinamenti didattici, la “perfezione” e l'”efficacia” degli atti per cui sarebbe stato prescritto il parere del CNAM sono passate attraverso interlocuzioni con altri organismi cui è stata riconosciuta una piena “rappresentanza” del sistema; ad esempio con le Conferenze, con i Tavoli, con altre commissioni o gruppi di lavoro.

Se due recenti decreti piuttosto rilevanti come il n. 14/2018 (Bienni ordinamentali) o il n. 143/2019 (reclutamento) fanno cenno di sfuggita all’assenza del CNAM, se la recentissima Legge 108/2021 all’art. 64bis, c. 8 prevede che per l’istituzione di sedi decentrate l’unico parere da acquisire sia quello dell’ANVUR (benché tra le competenze del CNAM ci sia pure quella di esprimere parere sul Regolamento riguardante l’idoneità delle sedi, e quindi forse, in assenza di tale Regolamento, un parere sulle specifiche richieste avrebbe pur potuto esprimerlo), ebbene, in premessa al DM 51 del 13.01.2021 (emergenza COVID e attività nelle AFAM) si legge semplicemente «sentite le Conferenze nazionali dei Direttori e dei Presidenti delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica»; di più: alla Conferenza dei Direttori di Accademie e ISIA si attribuisce la facoltà di esprimere pareri sui piani di organizzazione della didattica. Lo stesso per il DM 565 del 29.04.2021 (passaggio di fascia CODI/25): anche qui il DM è stato scritto «sentite le Conferenze dei Direttori e dei Presidenti». Oppure i DDMM 366 e 367 del 17.07.2020 (ordinamento didattico del corso di diploma accademico di I livello in Discipline storiche, critiche e analitiche della musica; eliminazione di Esercitazioni Orchestrali dalle materie caratterizzanti dei corsi di Mandolino e Saxofono): anche qui, dopo aver ricordato l’assenza del CNAM, il parere raccolto e citato in premessa è quello della Conferenza dei Direttori.

Ora che si è posta fine «alla deprecabile prassi delle proroghe e della costituzione di organismi surrogatori» (citiamo qui il parere del Consiglio di Stato 30.05.2019), quale potrà essere un rapporto equilibrato tra un organo elettivo assente da così lungo tempo e altri consessi non elettivi costituiti formalmente e riconosciuti proprio durante (e in ragione di) quell’assenza, e che una funzione di “rappresentanza” durante questi lunghi anni hanno inevitabilmente finito per svolgerla?

 

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