Ci è voluta un’intera octaeteride e 99 lunazioni, ma ora pare cosa fatta: (ri)avremo il CNAM!

Si conclude così la lunga “stagione delle more”, inaugurata ufficialmente dalla c.d. Buona Scuola del Governo Renzi nell’ormai lontano 2015.

È stato infatti finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio scorso il Decreto Ministeriale n. 67 del 9.02.2021 (Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale): entrerà in vigore il 3 giugno prossimo.

La vicenda, in virtù anche della sua durata, è, come ricorderete, piuttosto complessa; e poiché il tema dell’assenza di un organo di rappresentanza della funzione docente è tra quelli che nel 2015 ci hanno spinti a dar vita a questo sito, vi rimandiamo ai numerosi articoli che vi abbiamo proposto negli anni (QUI ne trovate alcuni).

Il CNAM tenne la sua ultima seduta il 13 febbraio 2013, e il tentativo di ricostituirlo da parte dell’allora Ministra Carrozza (Governo Letta) fallì per un voto in VII Commissione Senato, a Natale di quello stesso anno. Poi fu la Buona Scuola, con il celebre comma 27 a stabilire perfezione e efficacia degli atti e provvedimenti adottati in mancanza del parere del CNAM; e nell’estate 2015 una nostra solitaria petizione, che, da più parti avversata, raccolse inaspettatamente oltre 2000 firme di docenti di Accademie e Conservatori. Nell’autunno di quello stesso anno nacque la Commissione ministeriale che ancora oggi del CNAM surroga le funzioni, poi integrata.

Tra imbarazzi e ipocrisie trascorsero altri quattro lunghi anni, con Ministri che dichiaravano di averlo ricostituito, Direttori che ne sostenevano l’inutilità (nel frattempo, a inizio 2013 erano nate le Conferenze…), sindacati che senza molta convinzione iniziarono a elencarlo nella liturgia delle “priorità”; quelle tranquillizzanti e lontane.

Finché nell’estate 2019, grazie soprattutto all’intervento del vice-Ministro con delega all’AFAM Lorenzo Fioramonti, il Governo Conte I presentò al Parlamento uno schema di Regolamento per la ricostituzione del CNAM. Su quello schema, ricorderete, lanciammo una consultazione su questo sito e fummo invitati a riferirne attraverso un’audizione presso la VII Commissione del Senato. Che ne tenne conto sotto molti aspetti nell’esprimere il proprio parere.

Il testo definitivo pubblicato la scorsa settimana presenta alcune rilevanti novità rispetto a quello proposto dal Governo nel 2019; molte di queste novità riguardano aspetti e richieste emerse dalla nostra consultazione, per lo più peraltro accolte, come si diceva, dalle Commissioni di Camera e Senato.

  • Intanto le competenze: nel testo 2019, accanto a quelle previste agli artt. 2 e 3 della Legge 508, si aggiungeva che l’organo «può inoltre essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le Istituzioni». Tale frase sparisce dal testo definitivo: perché pleonastica, o forse anche per la presenza consolidata di altri organi di “interlocuzione”?
  • Rispetto al 2019 il numero dei rappresentanti del personale docente degli ISSM, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell’Accademia Nazionale di Danza passa da 6 a 9, e di conseguenza il numero complessivo dei componenti passa da 24 a 27. Ciò al fine di garantire agli ISSM una rappresentanza più equilibrata rispetto a quella delle altre istituzioni (vedi consultazione, domanda n. 1).
  • Alle incompatibilità sono state aggiunte quelle tra membro del CNAM e titolare di incarico presso il MUR o l’ANVUR (vedi consultazione, domanda n. 6). Non è stata invece accolta quella, richiesta peraltro anche dalla VII Commissione del Senato, con il ruolo di Direttore.
  • Né è stata accolta la richiesta, avanzata pure dalla Commissione, di prevedere che a rappresentare le Istituzioni accreditate ai sensi dell’art. 11 del DPR 212 siano docenti e non direttori di quegli istituti.
  • Per l’individuazione delle candidature viene a cadere la modalità che prevedeva la presentazione di una candidatura da parte di ogni Istituzione attraverso voto del Collegio dei Professori: a parte le candidature degli studenti, tutte le altre candidature sono libere (vedi consultazione, domanda n. 3).
  • Le Accademie storiche legalmente riconosciute, non nominate nella versione 2019, sono state accorpate a quelle statali, analogamente a quanto avviene per gli ex istituti pareggiati rispetto ai conservatori.
  • Poiché l’organo è comunque validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti, viene specificato che le sedute sono valide se vi partecipano almeno 9 componenti.
  • Le modalità di voto sono demandate a specifica Ordinanza, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, e quindi entro il 3 luglio.
  • Tutto il procedimento viene gestito presso il Segretariato Generale del Ministero, e non presso la Direzione Generale competente.

Criticità

  • Intanto, il problema delle aree che fungono da collegi elettorali, e che, ovviamente, per gli ISSM passano da sei a nove.

La VII Commissione del Senato, su sollecitazione emersa dalla nostra consultazione (domanda n. 2), aveva chiesto di rivederle «al fine di meglio garantire l’adozione di criteri omogenei che, sulla base di principi fondati sulla competenza disciplinare, informino l’accorpamento in macro-aree dei vari settori artistico-disciplinari tra loro affini», nonché di valutare l’ipotesi di «modificare, se necessario, il numero delle aree al fine di rivederne la composizione secondo una distinzione per dominio che volga l’attenzione, per esempio, sull’aspetto performativo versus quello compositivo-creativo, teorico, multimediale, etc.». Aveva infine proposto «di considerare in tal senso l’opportunità di prevedere più di un rappresentante per macro-area, se il loro numero, in tale revisione, dovesse eventualmente venire ridotto». 

Le aree in effetti, essendo passate da sei a nove, si affidano ora maggiormente al criterio dell’omogeneità, per quanto possibile. Non si è invece ritenuto di ridurne il numero, né, quindi, di prevedere più rappresentanti per macro-area. Il risultato pone pertanto, almeno per gli ISSM statali, alcune evidenti sproporzioni quantitative tra la nove aree, che eleggono ciascuna un rappresentante. I dati che seguono riguardano gli attuali organici dei soli ISSM statali, ma riteniamo che il rapporto non cambi di molto una volta acquisiti gli organici degli istituti ex pareggiati:

Area 1 (Strumenti ad arco e a corda)  801 docenti
Area 2 (Strumenti a fiato)  728 docenti
Area 3 (Strumenti a tastiera e a percussione) 1341 docenti
Area 4 (Canto e teatro musicale)  295 docenti
Area 5 (Musica antica)  129 docenti
Area 6 (Musiche d’insieme)  407 docenti
Area 7 (Composizione, Direzione, Teoria, Analisi e Nuove Tecnologie)  959 docenti
Area 8 (Nuovi Linguaggi)  278 docenti
Area 9 (Discipline Musicologiche, pedagogiche, dell’organizzazione e della comunicazione dello spettacolo)  477 docenti

Fonte: afam.miur.it. Dati organico relativi all’a.a. 2019/2020 per i soli conservatori di musica

 

Inoltre nella definizione del collegio relativo all’Area n. 3 sembrano assenti pianisti e percussionisti accompagnatori dell’Accademia Nazionale di Danza.                                                                                Le cinque aree previste dal Decreto 236 del 16.09.2005 prevedevano 955, 1250, 1020, 903 e 871 docenti.

  • La presenza di due rappresentanti dei direttori degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi  dell’art. 11 del DPR 212/2005, poi, sembrerebbe in qualche modo in contrasto con il dettato della Legge 508, che prevede rappresentanza solo per docenti, studenti, personale T.A., e nomina di rappresentanti del MUR e del CUN (rappresentanza quest’ultima di fatto implicitamente abrogata dall’art. 1 della Legge n. 18 del 16.01.2016, che abrogava la rappresentanza del CNAM in seno al CUN: ma non per direttori di istituzioni (di qui anche la questione dell’incompatibilità tra componente CNAM e direttore, sollevata dalla consultazione).
  • Né peraltro, senza modifica della norma primaria, sembrerebbe opportuno prevedere una qualsivoglia rappresentanza delle istituzioni autorizzate, che non sono tra quelle elencate all’art. 1 della Legge 508, e a cui il CNAM dovrebbe fornire rappresentanza (vedi consultazione, domanda n. 4).
  • Osserviamo poi con un certo stupore come le discipline dei Nuovi Linguaggi siano passate anche nel testo definitivo dall’Area delle Discipline interpretative del Jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili, a quella, ben più ignota, delle Discipline interpretative del Jazz, delle musiche improvvisate e… autodidattili. Discipline che non prevedono, forse, la presenza di docente (con conseguente erosione del collegio elettorale)? O che prevedano per la loro pratica l’uso di un “doppio dito”? O l’utilizzo di automobili cui sia precluso il trasporto di giambi e trochei?

Ma soprattutto: quali saranno da qui in poi le reali funzioni e competenze di quest’organo, quali i rapporti con Tavoli e Conferenze, con le istituzioni private? Ora che i corsi di secondo livello sono a ordinamento, che il regolamento sul reclutamento, benché sospeso, sta lì in Gazzetta Ufficiale, che il percorso sui dottorati nell’Afam pare avviato, che le statizzazioni sono in dirittura d’arrivo, che il tema del precariato pare per ora aver perso pressione, ora che abbiamo ormai imparato a praticare, senza particolari indicazioni, la didattica a distanza, a rinominare i nostri insegnamenti “laboratori”, a modificare alla bisogna la capienza di un’aula, ora che le Conferenze svolgono ormai da anni il ruolo di interlocutore unico, che per i privati, almeno a partire dal 2016, gli accreditamenti sono divenuti meno ardui (e talvolta anche attraverso il binario parallelo extra AFAM disegnato dal decreto Franceschini-Giannini), ma di cosa si occuperà davvero il nuovo CNAM?

Non finirà forse, nelle more, per surrogare le sbiadite funzioni di quella commissione a otto creata nell’autunno 2015 proprio per surrogarlo?

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