Aimez-vous Brahms?
Proprio ora che la cronaca recente sembrerebbe forse promettere un’ultima e imprevista scossa a tutta la vicenda (ma nelle ultime bozze della Legge di Bilancio circolanti parrebbe invece che l’Afam non ci sia più…), proviamo a domandarci che forma aveva finito per assumere quel progetto, presentato nel marzo 2013, proprio all’avvio dell’attuale legislatura, di cui l’articolo in Legge di Bilancio (bozza del 19 ottobre) potrebbe diventare la sbiadita epitome? Da Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati, a Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino all’ultimo Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti, son passati quattro anni e mezzo, ed è assai probabile che, dovesse pur passare ora la versione ridotta, lo spirito del DDL 322 aleggerà comunque sui futuri e necessari dispositivi regolamentari.
Ma come avevano potuto incontrarsi e precipitare in un articolato di quel genere le comprensibili necessità di sopravvivenza di istituti comunali sempre più depauperati da uno spregiudicato utilizzo elettorale della fiscalità municipale («alla canna del gas», si dice di solito) e le “visioni” dominanti (verrebbe da dire, ahimé: le uniche) della politica in campo formativo e musicale? Per capire meglio che cosa vi ha animato in questi lunghi anni, che cosa vi ha spinto a proseguire, a difenderlo, voi che lo avete scritto, concepito, definito, consentiteci una curiosità: «Vi piace Brahms?».
E poi, che consistenza politica può avere quanto ci viene ripetuto ormai da anni quasi fosse il patto originario della nostra stessa esistenza: statizzazione in cambio di riordino? Di che visione è portatore un governo che pare disposto a dare (anzi, che attraverso i suoi peones locali chiede con decisione di dare), ma che poi attraverso i suoi controllori economici continua a voler riman-dare? Che inserisce un determinato provvedimento in tre o quattro articolati diversi, (Disegno di Legge, Decreto Enti Locali, Manovrina, Legge di Bilancio) per aver più possibilità che “passi”? E, non da ultimo: si può modificare pesantemente la 508 attraverso un articoletto in finanziaria, come sembrerebbe chiedere (bozza del 19 ottobre), accanto a proposte pure assai ragionevoli, il MIUR[1]?
Certo, la lettera della 508 sul tema statizzazioni era in realtà piuttosto generica (gli archivi sonori, le collezioni… è davvero un altro secolo…), tanto che è rimasta inattiva e inapplicata fino al taglio dei trasferimenti agli enti locali, a partire soprattutto dal 2008.
All’art. 8 si leggeva infatti: «Possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell’ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell’esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge».
Ora, abbiamo sentito dire per anni che mancavano i famosi regolamenti, ed era vero. Qualcuno però c’era. Ad esempio quello sull’autonomia statutaria e regolamentare (DPR 132/2003), che al Capo II definiva gli organi statutari necessari alle istituzioni (monotecniche). Quindi, sia ben chiaro che quella tentata con il DDL 322, e ora forse con l’articolo XXX della Legge di Bilancio (ma ve lo immaginate un articolo in finanziaria che stabilisca il numero massimo di Università?), è la riscrittura maldestra, attraverso la trovata dei Politecnici e la negazione alle istituzioni di quell’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa sancita (evidentemente per finta) quattordici anni fa, di un regolamento già esistente: non la più volte auspicata pubblicazione di uno dei regolamenti mancanti. E se da ora in poi saranno i Politecnici a godere di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile (art. 2, c. 3) si tratterà anche stavolta di autonomia a tempo? Voi che lo avete pensato, corretto, difeso: «Ma vi piace (almeno un po’) Brahms?».
DM 132/2003 Sono organi necessari delle istituzioni: a) il presidente; b) il direttore; c) il consiglio di amministrazione; d) il consiglio accademico; e) il collegio del revisori; f) il nucleo di valutazione; g) il collegio dei professori; h) la consulta degli studenti. |
DDL 322 Nuovo Testo 2 Sono organi di governo dei Politecnici: a) il direttore; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio accademico; d) il direttore amministrativo; e) il collegio dei revisori dei conti; f) il nucleo di valutazione. |
Sul profilo, le competenze e i poteri del nuovo Direttore Politecnico come delineato nel DDL 322 abbiamo già avanzato alcune osservazioni in un precedente articolo; va però poi ricordato che tale nuovo Direttore, nominato dal Ministro su indicazione del Consiglio Accademico fra i componenti di un elenco di personalità definito da un Comitato Nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (non è uno scherzo, è proprio così…) proporrà pure al Consiglio d’Amministrazione da lui stesso presieduto la nomina del Direttore Amministrativo e dei componenti e del presidente del Nucleo di Valutazione.
Dunque, di tutti gli organi che trovate nella colonna destra (politecnica), girando le forme dal passivo all’attivo, e i modi impliciti in espliciti:
- il Ministro costituisce un Comitato Nazionale di personalità (etc.)
- il Consiglio Accademico (presieduto dal Direttore in carica) sceglie una di queste personalità e la propone al Ministro (che non si vede perché debba avere delle riserve…)
- il Ministro nomina il Direttore
- il Direttore presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Accademico
- il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione, da lui stesso presieduto, la nomina del Direttore Amministrativo e dei componenti e del presidente del Nucleo di Valutazione.
E se invece lo chiamassimo, per dire, Commissario (Governativo)?
In compenso i tre revisori sono nominati direttamente dal Miur e dal Mef… e meno male.
Non fanno parte degli organi di governo dei Politecnici il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti (che però non sembra del tutto abolita, in quanto un suo rappresentante è previsto nel Consiglio Consultivo di sede, art. 3; ma c’è poi anche un misteriosissimo Consiglio degli Studenti, il cui Presidente siede nel C.d.A del Politecnico); rimarranno dunque forse, carcasse del tutto inutili, scheletri di Triceratopo, nelle istituzioni non più autonome. Consulta Periferica. Collegio Locale dei Professori (o dei Professori Locali). Voi che avete proposto, tagliato e cucito il DDL 322: «Vi piace (sul serio) Brahms?».
Altro organo creato ex novo è la Commissione formata da cinque componenti, di cui tre designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compreso il presidente, e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; avrà sì il compito di accertare i requisiti degli istituti che chiederanno la statizzazione, ma addirittura, entro il terzo anno del processo di statizzazione, quello di proporre al Ministero la configurazione dei Politecnici, che il Ministero stesso andrà poi a costituire, sentita l’ANVUR (art. 1, comma 6).
La natura per molti aspetti “regolamentare” di questo 322 (statizzazioni, accorpamenti, assetto della governance, sono tutti temi previsti all’art. 2, commi 7 e 8 della 508/99) non pare però abbia convinto i suoi estensori a tener conto dei prescritti pareri del Cnam, previsti qui solo a proposito delle linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni. E dimenticati pure del tutto anche in premessa alla recentissima Bozza di Decreto sul Reclutamento. Strana dimenticanza. Essù, ditecelo senza timidezze: «In fondo, non è che Brahms vi piace ancor meno del Cnam?».
Vediamo ora per concludere quale sarà, in questo fiorire di Comitati e Commissioni, il ruolo (decuplice) dell’ANVUR.
- Esprimerà un parere sulle modalità di presentazione delle istanze di statizzazione.
- Esprimerà un parere sulla configurazione territoriale dei Politecnici proposta dalla Commissione.
- Esprimerà un parere sui criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziate per la statizzazione.
- Esprimerà un parere sui processi di statizzazione, contrariamente a quanto indicato (dimenticato) nel DL 50/17.
- Presiederà alla costituzione dei Politecnici esprimendo parere circa il possesso dei requisiti di accreditamento da parte delle istituzioni.
- Stabilirà i criteri cui dovrà poi attenersi il Nucleo di Valutazione.
- Esprimerà parere sul decreto di natura non regolamentare che definirà le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM.
- Esprimerà una proposta sui tempi di prima attuazione, i criteri e i parametri per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
- Esprimerà pareri su accreditamenti e revoche accreditamenti.
- Esprimerà parere sulla costituenda Anagrafe nazionale degli studenti e dei diplomati delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici.
Forse per una volta sarebbe opportuno accantonare il consueto schema (quello degli Innovatori Illuminati in lotta contro i difensori dello status quo), utilizzato ogni volta che si vogliano far digerire provvedimenti un po’ così senza volerli discuterli: l’articolato del DDL 322, o l’ectoplasma che ne tracimerà nei futuri regolamenti, rischia davvero, in parte per la stessa definizione della governance, ma soprattutto per la notevolissima concentrazione di compiti e prerogative in organi di nomina governativa, nonché per la pare definitiva amputazione dell’organo tecnico elettivo (e un po’ tardivo pare l’emendamento che ora a babbo morto ne chiederebbe la ricostituzione-riesumazione-risurrezione), di sbilanciare in modo assai pericoloso l’intero sistema.
Verrebbe insomma da domandare ai suoi estensori e una volta tanto, per non farle torto, anche alla signora Ministra: «Ma vi piace (davvero e così smodatamente) Brahms?».
[1] Cfr. la bozza del 19 ottobre u.s.: «Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo, l’articolo 2, comma 8, lettera i) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: “costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione; il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni non rinnovabili e quello del direttore amministrativo di 3 anni rinnovabili».
https://www.docenticonservatorio.org/aimez-vous-brahms/https://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2017/10/ingrid_tony_brahms_canvas-980x520.jpghttps://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2017/10/ingrid_tony_brahms_canvas-980x520-150x150.jpgsliderProprio ora che la cronaca recente sembrerebbe forse promettere un'ultima e imprevista scossa a tutta la vicenda (ma nelle ultime bozze della Legge di Bilancio circolanti parrebbe invece che l'Afam non ci sia più...), proviamo a domandarci che forma aveva finito per assumere quel progetto, presentato nel marzo 2013, proprio...RedazioneRedazione info@docenticonservatorio.orgAdministratorConferenza dei docenti dei Conservatori di musica italiani
Io credo che sia giusto, come fa bene l’articolo, evidenziare come tutto l’arlecchinato iter dei provvedimenti che ci riguardano seguito finora dimostri quanto improvvisata sia stata la gestione politica, giuridica e amministrativa dell’AFAM a livello nazionale specie negli ultimi anni, in primis a causa del MIUR principale responsabile del nulla di questi ultimi quattro. Un nulla molto rumoroso stante le promesse (ufficializzate in mille audizioni in Parlamento), i documenti, le commissioni istituite…
Per rimediare qualcosa in finale di legislatura ci offrono brandelli di un progetto ben più articolato e studiato (che parte da prima del DDL Martini), pezzi singoli su cui è difficile dare un giudizio di efficacia. Sicuramente dal punto di vista strutturale questo metodo è discutibile, come estrarre da una Sinfonia (di Brahms) solo gli accordi pensando che funzionino da soli. Ma dal punto di vista strategico non è detto che qualcosa sia peggio di niente. Perché tutto sarà rimandato alla prossima legislatura, e chissà chi avremo come Ministro, come Ministero (e come governo). Vorrei dire due cose su ANVUR, secondo lo schema riassuntivo che l’articolo fa. Gli ultimi cinque punti (nn. 6-10) sono prerogative già previste dalla normativa vigente per ANVUR, anche se non sempre ancora operative per Conservatori statali ed ex IMP (casomai quindi il problema è perché ancora non lo sono!). ANVUR non opera sugli istituti AFAM statali o ex IMP, ma lo fa su quelli che chiedono l’accreditamento (e 27 lo hanno ottenuto, tra cui cinque musicali), ma questa disparità non può essere sistemica. Non avere la valutazione può sembrare per alcuni un vantaggio, ma sbaglia chi pensa che solo così manteniamo l’autonomia! Vero il contrario. Senza valutazione non avremo mai la piena autonomia. E anche meno soldi: l’assenza di valutazione esterna è la causa per esempio del fatto che l’AFAM non fa parte del FFO (Fondo di Funzionamento Ordinario) previsto per l’università. Sui primi cinque punti va chiarito che si tratta solo di pareri. Le istruttorie di questi processi saranno responsabilità formale del MIUR (che si assumerà la responsabilità dei provvedimenti), che si avvarrà non solo di ANVUR ma anche di altri enti (p.e. l’ANCI, che forse ne capisce meno di ANVUR).
Sottoscrivo TUTTO quello che c’è nell’articolo, anche i punti e le virgole!
Mi sembra di vivere in un negozio di pesci tropicali, dove ognuno di noi è felicemente rinchiuso nel suo piccolo acquario… ignorando se esista un mondo fuori, anzi con la famosa memoria labile di 5 secondi dei pesci rossi, senza radici e storia, senza la dignità della vita libera e piena!
Spero che le rinnovate Presidenze delle Conferenze AFAM (non appena si risveglieranno dal recente torpore anche gli Studenti delle AABBAA e degli ISIA) riconsiderino l’urgenza di riunirsi e DETTARE con una sola voce, o piuttosto un giusto coro polifonico, alla Politica la Riforma che il sistema si deve dare!
«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», da siciliano lo ricordo prima a me stesso. Francamente questa ennesima ed inutile riscrittura del Ddl 322 da parte del suo relatore Sen. Martini appare un’autentica pantomima mi auguro solamente improvvisata……………..appare infatti del tutto improbabile e particolarmente velleitario che la norma, vista la sua complessità ed i tempi tecnici disponibili, venga approvata seguendo l’ordinario iter parlamentare (commissioni e camere).
Il progetto sarebbe stato credibile se l’emendamento fosse stato proposto direttamente dal Governo tenuto conto della esigenza di risolvere la questione di interesse nazionale ivi contenuta: il riordino; un Governo che invece non mostra la giusta attenzione, lo dimostrano le “chiacchiere istituzionali” fatte sul riordino dal 2013 ad oggi.
Per quanto riguarda invece la statizzazione – con contestuale razionalizzazione – degli ISSM ex pareggiati ed Accademie BB.AA. legalmente riconosciute, una norma è già stata recentemente approvata: art. 22 bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in Legge 96/17.
Tale Legge, oltre a disporre di consistenti risorse finanziarie, ha fissato un cronoprogramma di avvio del processo dal 2017 di quella parte delle istituzioni individuate con decreto ministeriale.
Ad oggi il processo non è stato avviato e tale mancanza non trova alcun tipo di giustificazione istituzionale.
Il Governo rispetti la Legge ed avvii il processo come stabilito, individuando e razionalizzando le prime istituzioni che riterrà opportuno considerare prioritariamente, per logica quelle in situazione di prossima dismissione (l’ISSM di Ancona chiuso docet).
Il Governo eviti che i tribunali subentrino alle sue funzioni (Teramo statizzato dal TAR Lazio docet).
Il Governo completi un iter già iniziato, la cui prima fase si concluse con la statizzazione dell’ Istituto Musicale Pareggiato “Tomadini” di Udine nel 1982 e più recentemente con quella dell’ Istituto Musicale Pareggiato di Ceglie Messapica (Brindisi) nel 2005 oggi sezione staccata dell ‘ISSM ex Conservatorio di Lecce.
Senza concludere il processo di statizzazione/razionalizzazione di cui alla recente Legge 96/17, sovrapponendo e creando conflitto con altri progetti legislativi (vedasi Ddl 322), nessuna riforma potrà mai essere completata.
Claudio Montesano
ISSM Ribera(Agrigento), esperto Anvur