C’era una volta un organo. Per carità, appena complementare, eppure essenziale (così il legislatore) al funzionamento di un sistema di formazione artistica che si stava faticosamente e confusamente riformando. Quest’organo fu fatto scadere, andare a male, or son quasi sei anni.

Nel frattempo, dopo due anni e mezzo di stallo di quel sistema, cui mancava il suo organo complementare eppure essenziale, anziché volere a questo ridar vita si ritenne più utile farne surrogare le funzioni, dapprima e per l’ordinaria amministrazione da una “commissione”, poi, a mano a mano che la complessità dei problemi lo richiedeva, da altre “commissioni”, gruppi di lavoro, da altri “consulenti” più o meno misteriosi, più irriconoscibili degli Ultracorpi di Jack Finney; o da altri pur autorevoli consessi, costituitisi però per altri scopi.

La storia ha davvero dell’incredibile se si ha la pazienza di leggere la breve raccolta di dichiarazioni, mozioni, prese di posizione, che una vasta platea di stakeholders (ahhh…) ha in questi anni fin qui prodotto, e che qui sotto un po’ alla rinfusa vi riproponiamo.

Verrebbe da chiedersi: ma se tutti lo vogliono, com’è che nessuno lo fa?

E soprattutto: ma avrebbe senso ricostituirlo dopo l’emanazione proprio degli atti su cui il nostro organo complementare dovrebbe/avrebbe dovuto esprimere il proprio parere? Abbiamo davvero bisogno di un organo puramente “di rappresentanza”, o ne servirebbe piuttosto uno che ci rappresenti?

 

FLC CGIL

Comunicato del 23 agosto 2017 sull’istituzione dei nuovi settori disciplinari:

«Chiediamo pertanto al MIUR di porre termine a questa situazione, mettendo in campo tutte le azioni necessarie per la rielezione del CNAM. In assenza, percorreremo tutte le strade possibili per giungere a tale obiettivo».

Comunicato del 22 gennaio 2018 sulla messa a ordinamento dei Bienni Afam:

«Anche questo provvedimento è emanato in  assenza dell’organo di garanzia e rappresentanza del sistema, il CNAM. Si tratta di una situazione insostenibile e che denota la scarsa attenzione del MIUR verso i processi partecipativi e di condivisione delle scelte più rilevanti che riguardano l’alta formazione artistica e musicale».

Dossier inviato al Ministro Bussetti sulle emergenze del settore Afam il 6 giugno 2018:

«Procedere celermente all’elezione dell’organismo di rappresentanza professionale del settore, il CNAM (Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale)»

 

FLC CGIL – CISL UNIVERSITA’ – UIL RUA

Parere del 18 ottobre 2016 alla VII Commissione del Senato sul DDL 322:

«Altro Organo necessario e indispensabile è l’organismo di rappresentanza professionale dell’AFAM che la L. 508/99 ha identificato nel CNAM e che, per incomprensibili motivazioni, non è più stato ricostituito alla sua scadenza avvenuta ormai tre anni fa».

 

UNAMS

Comunicato 23 gennaio 2017 con richieste urgenti alla Ministra Fedeli

«Assicurare pari dignità e importanza degli organi dell’AFAM rispetto quelli dell’Università attraverso la confluenza delle rappresentanze delle Istituzioni AFAM all’interno del CUN (con relativa aggiunta di un’area dedicata), del CNSU, dell’ANVUR oppure ricostituire il CNAM previa definizione di procedure di composizione dell’organo tali da assicurare la più ampia partecipazione di tutte le componenti del settore mediante criteri elettivi».

Appunto tecnico per il Ministro Bussetti, in allegato alla richiesta di incontro del 15 giugno 2018

«L’art. 3 della legge 21.12.1999, n. 508 ha previsto la costituzione, presso il MIUR, di uno specifico organo consultivo per il settore AFAM: il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il Consiglio, che ha regolarmente funzionato fino al 2013, attende, da tempo immemorabile, di essere ricostituito. Si chiede, pertanto, alla S.V. l’immediato avvio delle procedure di rinnovo dell’organo».

 

CONFERENZA DEI DIRETTORI E PRESIDENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Mozione unitaria dell’assemblea congiunta delle Conferenze dei Direttori, dei Presidenti e dei Presidenti delle Consulte degli Studenti del febbraio 2016

«A distanza di sedici anni dalla promulgazione della Legge n. 508 mancano ancora fondamentali passaggi normativi, quali il decreto sul reclutamento del personale docente e la messa a ordinamento dei bienni, un dato cui si aggiunge l’effettiva inesistenza dell’organo consultivo di sistema (CNAM), scaduto da tre anni e non ancora rinnovato».

Documento congiunto dei Direttivi del 19 settembre 2018

«Infine resta aperta un’ultima importantissima questione relativa alla necessità di ricostituire il C.N.A.M., organo previsto dalla Legge di Riforma 508/1999, a cui si devono pareri obbligatori previsti dalla stessa Legge. L’organo è scaduto ormai da qualche anno, e questa anomalia ha portato ad un rallentamento della piena attuazione della Riforma oltre al consolidamento di una situazione che si presenta ai limiti della legittimità giuridica».

 

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Adunanza del 27 febbraio 2013:

«…chiede con forza al Sig. Ministro la ricostituzione di un organo tecnico per il sistema Afam che garantisca un’attenta vigilanza sui contenuti dei percorsi formativi».

 

Qualcuno, addirittura, evidentemente in balìa di un apprezzabile desiderio di provvedere al più presto, credette di averlo ricostituito davvero, e lo comunicò a tutti nel giugno 2016:

 

Benché forse il CNAM non fosse propriamente un organo amministrativo, nella sua ultima seduta, il 13 febbraio 2013, approvò un’ultima delibera nella quale veniva richiamato quanto previsto dalla Legge 444 del 15 luglio 1994:

Art. 6.

Decadenza degli organi non ricostituiti Regime degli atti – Responsabilità

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

 

 

 

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