Statizzazione dei Pareggiati, Politecnici delle Arti e precariato in un solo disegno di legge
Si pubblica qui di seguito la proposta del ddl n. 322, 934, 972, 1616 (relatore Sen. Martini) in corso di esame nella settima commissione del Senato, recante norme per la statizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, il riordino dell’Afam con la creazione dei Politecnici delle Arti e il superamento del precariato:
Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
Art. 1.
(Statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delleAccademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona)
1. Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Veronasono statizzati, su loro richiesta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatorio di musica e di Accademia di belle arti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Istituzione di cui al comma 1 definisce le modalità ed i tempi della statizzazione in base ad una apposita convenzione da stipulare, secondo uno schema adottato con il decreto di cui al comma 5, con i Ministeri di cui al medesimo comma e con gli enti locali finanziatori dell’Istituzione stessa, ivi comprese le modalità per il subentro dell’Istituzione statizzata in tutti i preesistenti rapporti giuridici attivi e passivi.In particolare, la convenzione definisce la garanzia fornita dagli enti locali finanziatori in merito al mantenimento dell’onere finanziario relativo al funzionamento e all’estinzione di eventuali situazioni debitorie pregresse, nonché le modalità di un eventuale passaggio dall’ente proprietario all’Istituzione statizzata degli immobili in uso allo stessa, ovvero la concessione di tali immobili in uso gratuito ed esclusivo all’istituzione statizzata per una durata minima di novantanove anni.
3. Ciascuna Istituzione di cui al comma 1 mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sull’istituzione dei Politecnici di cui all’articolo 2.
4. Il personale docente, amministrativo e tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Istituzioni di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è reinquadrato, a parità di tipologia contrattuale, nei ruoli dello Stato e assegnato all’Istituto o alla Accademia presso cui è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a incremento della dotazione organica nazionale delle Istituzioni statali appartenenti al sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). A detto personale sono riconosciuti, in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’Istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti, del rapporto tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato e della tipologia di offerta formativa in relazione al fabbisogno del territorio di ogni Istituzione di cui al comma 1.
Art. 2
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM)
1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale del Paese, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, di seguiti denominati “Politecnici”, in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di “Istituti”, di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione dell’offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l’identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici, avviene previa verifica, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento di cui alla lettera f);
b) attribuzione ai Politecnici di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile;
c) definizione del ruolo e dei compiti dei Politecnici nella formazione professionalizzante prevedendo, nell’ambito degli stessi e nel rispetto della loro autonomia:
1) lo svolgimento della formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e della formazione di primo livello;
2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l’accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;
3) l’attivazione di corsi di terzo livello previe regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;
d) definizione degli organi di governo dei Politecnici prevedendo:
1) un Direttore, con mandato unico di sei anni, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su indicazione del Consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elencodi personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
2) un Direttore amministrativo, con incarico conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale,prevedendo che nel caso in cui l’incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest’ultimo sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. Il trattamento economico del Direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
3) un Consiglio di amministrazione, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da unrappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
4) un Consiglio accademico, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, dai Direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera m), e dall’articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata Tabella A, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;
e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico, prevedendo un Direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell’Istituto nell’ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un Consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell’Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo;
f) definizione delle procedure di programmazione, accreditamento e di valutazione delle sedi e dei corsi di studio da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all’offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative;
g) adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell’ANVUR, nonchè definizione dei requisiti e dei criteri della valutazione dei risultati dei corsi di studio da parte dell’ANVUR anche mediante l’utilizzo di esperti del settore AFAM;
h) attribuzione a ciascun Politecnico di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico, nell’ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell’offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili;
i) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l’equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l’equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell’esperienza internazionale;
l) formazione alla ricerca, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le Università, in particolare informatica e tecnologica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei settori tradizionali storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali;
m) incentivazione dell’internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e esperienze Erasmus e internazionali per allievi e docenti;
n) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.
2. Lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
Art. 3
(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)
1. Dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.
Art. 4
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 39 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) per l’anno 2017:
1) quanto a 31 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia;
2) quanto a 3 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
3) quanto 1 milione di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
4) quanto a 4 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture;
b) a decorrere dall’anno 2018:
1) quanto a 39 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia.
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Le due leggi, quella della statizzazione e la delega al Governo per la riforma AFAM, vanno scorporate. Tutto qua. L’intento del Relatore, sen. Martini, è palese: non mettere in risalto la nuova manovra e annullare la precedente riforma L 508/99. Il tutto ricalca quanto già esposto dal Ministro dellì’Istruzione in precedenti audizioni alla Commissione Istruzione. Vanno poi sottolineate le aporie che il Miur sta avendo dal 2013 nel comparto Afam: mancata messa a regine dei bienni (c’è una legge che lo stabilisce, non una circolare, Legge stabilità 2012) e la nomina del Cnam (anche qui è una legge la 508).