Slide!
Si è tenuto martedì scorso l’incontro MUR-sindacati, nel corso del quale è stato illustrato il remake in progress, a cura di MUR e Tavolo, del Decreto sul Reclutamento già pubblicato in G. U. il 16.12.2019 e poi surgelato da alcune disposizioni legislative, come la Legge di Bilancio per il 2021, il Decreto Legge 9 gennaio 2020 n.1 (che differiva il regolamento al 2021-2022) e il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (che lo differiva ulteriormente al 2022-2023).
Come avviene usualmente quando si parla di reclutamento (ricordate?), forse anche per la scivolosità del tema, forse solo per mantenere una tradizione, l’illustrazione è avvenuta attraverso slides. Ringraziamo il sindacato UNAMS per la pubblicazione di un breve report sul punto, che se non può ovviamente restituirci appieno l’estetica visuale di quelle slides, risulta però davvero assai prezioso.
Tra i temi riportati dal resoconto:
- l’istituzione, a monte delle procedure concorsuali di sede, dell’Abilitazione Artistica Nazionale;
- l’introduzione di nuove figure (ricercatori, professori onorari ed emeriti);
- la possibilità di poter optare (a scelta del docente) per il regime di tempo definito (50% del contratto a tempo pieno);
- la possibilità, in percentuale limitata, di chiamate dirette di artisti di chiara fama a livello internazionale soggetta ad una rigorosa procedura valutativa
In pratica, sembrerebbe di capire, il nuovo Regolamento recepisce quanto richiesto da sindacati (qui e qui) e Conferenza dei Direttori nel 2018, introducendo anche nel sistema AFAM uno dei pilastri del reclutamento universitario introdotto dalla legge Gelmini: l’Abilitazione Artistica Nazionale. Per ottenerla sarà dunque necessario rientrare in valori-soglia e mediane, un po’ come avviene ancora oggi in ambito universitario nonostante le numerose e diffuse critiche di cui il meccanismo negli anni è stato oggetto; e quelle soglie, quelle mediane biblio- e melometriche riusciranno ad adattarsi o a fare adattare il sistema? Scriveva nel 2019 il Consiglio di Stato, proprio a proposito del nostro reclutamento: «Fermo restando che la peculiarità dell’AFAM legittima il conferimento della più ampia discrezionalità laddove si tratta di valutare ai fini concorsuali il rilievo di titoli e riconoscimenti di alto profilo […]». Ecco…
Il culto di AAN non garantisce naturalmente in alcun modo agli abilitati di essere, anche tardi, reclutati: per questo sarà comunque necessario il superamento di una “procedura concorsuale” di sede (vedremo se sarà per soli titoli, come chiedevano i sindacati due anni fa). E vedremo quale sarà la composizione delle commissioni, con le relative incompatibilità, nonché i requisiti richiesti per far parte della Commissione per AAN; requisiti che saranno verificati, a quanto si intuisce dalla relazione tecnica alla Legge di Bilancio ora in Senato, dai Nuclei di Valutazione.
Apprendiamo poi che verranno introdotte nuove figure: dai ricercatori (e attendiamo in tal senso la definizione della normativa in itinere, in particolare il Disegno di Legge 2285 Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca in rapporto con la modifica del D.M. 45 dell’8 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione di corsi di dottorato da parte di enti accreditati), ai professori emeriti1 (figura introdotta per grazia di Dio e per volontà della Nazione dal Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 con riferimento a professori in pensione con almeno 20 anni di ordinariato) e agli onorari (con almeno 15 anni).
Resta poi da capire come si inserirà la nuova disciplina del tempo definito all’interno del processo complessivo di reclutamento, e se e come interverrà in una eventuale ridefinizione in sede contrattuale del monte-ore per il tempo pieno; e ancora se l’introduzione del tempo definito finirà per limitare alcune delle attività extraistituzionali oggi autorizzabili.
La disciplina della “chiamata diretta”, tanto auspicata dalla Conferenza che dal 2013 rappresenta di fatto il sistema AFAM, è prevista per il sistema universitario dall’articolo 1, comma 9 della Legge 230 del 2005, mentre la tipologia “per chiara fama” è stata già abolita proprio dalla Legge Gelmini; chissà in che percentuale massima sarà prevista, e a chi spetterà la rigorosa procedura valutativa. Che, data la luminescenza prodotta da quella fama, potrebbe paradossalmente rivelarsi persino grottesca.
Riuscirà il CNAM recentemente rieletto, ma dopo 35 giorni non ancora insediato, a esser appena più veloce del velocissimo Regolamento?
1 È prassi diffusa che agli Emeriti, figura oggi definita dai regolamenti di Ateneo, sia concessa la facoltà di proseguire la frequentazione delle strutture dalle quali provengono; di continuare l’attività di ricerca, di essere titolari di programmi di ricerca; di svolgere attività didattica integrativa presso corsi di studio, master, dottorati di ricerca a titolo gratuito ovvero a titolo retribuito sotto forma di Professori a contratto qualora si tratti dello svolgimento di corsi interi di insegnamento. Talvolta è data facoltà di partecipare a Consigli accademici ed a Commissioni istruttorie per riferire su particolari tematiche.
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