Con la recentissima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono finalmente ufficiali le misure riguardanti l’Afam, di cui avevamo dato notizia (qui e qui) a partire da una bozza lacunosa e da un comunicato del Consiglio dei Ministri:

Art. 6 Proroga di termini in materia di università e ricerca

[…]

3. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».

4. All’articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall’anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025».

La prima e la terza proroga sono chiare:

  • viene prorogato di un ulteriore anno accademico e fino al 2023/24 il termine di utilizzo per l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato e determinato, delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dell’AFAM previste dalla Legge 143/04;
  • vengono differite al 2024/2025 le abrogazioni previste dall’attuale Regolamento surgelato in Gazzetta Ufficiale dal 2019, vale a dire tutte le antiche norme sul reclutamento, con concorsi per esami/esami-e-titoli e doppio canale, precedenti la riforma e l’adozione dei nuovi ordinamenti, contenute all’art. 270 del Testo Unico 1994, all’art. 3 della Legge 124/1999 e all’art. 4 del D.L 357/1989, che rimarrebbero dunque fino al 2024/2025 non esplicitamente abrogate.

La seconda, però…

Il Decreto 1/2020, su cui il Millefregole interviene, stabiliva originariamente l’entrata in vigore del Regolamento per l’a.a. 2021/2022; la Legge di Bilancio 2021 ((L. 178/2020: art. 1, co. 890, primo periodo) la spostava di un anno, al 2022/2023; successivamente, per ribadire meglio il concetto ai più disattenti, il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 6, co. 1 e 2), ne ribadiva la proroga dall’a.a. 2021/2022 all’a.a. 2022/2023; infine il decreto-legge n. 228 del 2022 (legge n. 15 del 2022) prorogava ulteriormente al 2023/2024. Stop, almeno ci pare. Almeno pare al Consiglio di Stato nella sua disamina dei molteplici rimandi (a p. 2 del Parere).

Leggendo pertanto la bozza monca del Millefregole («”….a decorrere dall’anno accademico 2023/2024″ sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025» e le parole «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»), pensavamo che quel termine sarebbe appunto stato rinviato di un ulteriore anno, al 2024/2025. Come avviene solitamente nei migliori Milleproroghe.

Invece no: sorpresa! Tutto alla rovescia!

Secondo il Millefregole il termine sarebbe già stato precedentemente rimandato al 2024/2025 (evidentemente all’insaputa del Consiglio di Stato), e il recente decreto, senza saper resistere alla fregola, e sotto le mentite spoglie di un Milleproroghe, avrebbe pertanto ritenuto di… anticiparlo di una decina di mesi, al 31.12.2023! 

 

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