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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107). (17G00068) (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23).
Il provvedimento entrerà in vigore il 31 maggio prossimo. Di seguito il testo definitivo dell’art.15.
Art. 15 Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale
1. La formazione musicale di base e’ assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definitii requisiti formativi per l’accesso ai licei musicali e coreutici-sezione musicale.
3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2,7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.
4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cuial comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:
a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicaledella studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;
b) le modalita’ di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;
c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l’accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;
d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;
e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilita’ strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilita’ di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività’ non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3. Le studentesse e gli studenti, già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all’articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.
7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
Note all’art. 15:
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). – Omissis. 2. I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. Omissis.
– Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243:
«Art. 4. (Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata). – Omissis. 2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attivita’ formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonche’ attivita’ formative esterne attraverso contratti e convenzioni. Omissis».
«Art. 7. (Ammissione ai corsi). – Omissis. 2. I regolamenti didattici, ferme restando le attivita’ di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresi’ il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalita’ di verifica, anche a conclusione di attivita’ formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Omissis».
«Art.10. (Regolamenti didattici). – Omissis. 4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi’ gli aspetti di organizzazione dell’attivita’ didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: Omissis. g) all’organizzazione di attivita’ formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche’ di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all’articolo 7, comma 2; Omissis».
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 8, lettera d) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). – Omissis. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: Omissis. d) previsione, per le istituzioni di cui all’articolo 1, della facolta’ di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; Omissis».
– Si riporta il testo dell’art. 13, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162:
«Art. 13. (Passaggio al nuovo ordinamento). – Omissis. 8. L’istituzione di sezioni di liceo musicale e’ subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalita’ di organizzazione e svolgimento della didattica, nonche’ di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del presente regolamento. Omissis».
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