Inizierà martedì 10 presso le commissioni I e V del Senato l’iter di conversione del Decreto Milleproroghe (di cui avevamo scritto qui e qui): quello che mette al sicuro ben 6442 posti di insegnanti di religione!

Questo quanto si legge, a proposito dei due commi che riguarderebbero l’Afam, nella Relazione preliminare al Decreto:

 

Al comma 31 la proroga in esame interessa la validità delle graduatorie nazionali (utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato) nel comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge n. 143 del 2004. Per il reclutamento dei docenti AFAM negli anni sono state formate diverse graduatorie, previste da apposite norme di legge. In ordine cronologico, tralasciando le graduatorie non più attive o esaurite, si hanno:

– G.E.T. (graduatorie per esami e titoli), previste dal decreto legislativo n.297 del 1994, all’articolo 270, comma 1;

– G.N.E. (graduatorie nazionali ad esaurimento), previste anch’esse dal decreto legislativo n. 297 del 1994, all’articolo 270 e trasformate in graduatorie ad esaurimento dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999;

– Graduatorie cosiddette « 143 », previste all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, di cui al presente intervento normativo;

– Graduatorie cosiddette « 128 », previste dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall’articolo 1, comma 653, della legge n. 205 del 2017;

– Graduatorie cosiddette « 205 », previste dall’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Di fatto, per la portata della normativa o per le successive integrazioni, tutte le graduatorie sono oggi a esaurimento, ovvero rimangono valide fino a quando vi sono aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria. Annualmente vengono quindi effettuate nomine da ciascuna graduatoria, ognuna in subordine a quella precedente.

L’unica eccezione è costituita dalle graduatorie cosiddette « 143 », che il decreto- legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.128 del 2013 ha prorogato fino all’anno accademico 2020/ 2021 e, successivamente, l’articolo 6 del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha ulteriormente prorogato fino all’anno accademico 2021/2022, senza però trasformarle in graduatorie a esaurimento. Ne consegue, pertanto, che, stante la normativa attuale, dal prossimo anno accademico chi è collocato in tali graduatorie perderà ogni diritto all’immissione in ruolo, cosa che non succederà a chi è collocato né nelle graduatorie precedenti né in quelle successive.

L’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 stabilisce: – « 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l’anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 fermi restando il limite percentuale di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato ».

Con l’intervento normativo in parola, le graduatorie ex lege n. 143 del 2004 vedrebbero prorogata la loro validità all’anno accademico 2023/2024, diventando così de facto graduatorie a esaurimento, al pari di ogni altra graduatoria del comparto AFAM.

Giova chiarire, inoltre, che la futura entrata in vigore del regolamento sul reclutamento del comparto AFAM di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.143 del 2019, non confligge con la presente disposizione, poiché il suddetto regolamento prevede che per il reclutamento si attinga almeno in parte dalle graduatorie vigenti fino a esaurimento delle stesse.

Il comma 42 rinvia all’anno accademico 2024/2025 [???] l’attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, dato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l’attuale sistema di reclutamento.

Il nuovo regolamento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione n.93 del 1° settembre 2022, con avvio dell’iter di acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio di Stato [???] e delle competenti Commissioni parlamentari.

Il rinvio comprende anche il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM, fissato al 31 dicembre 2022, termine entro cui le istituzioni non possono operare tale programmazione stante l’incertezza del quadro normativo. La proroga di cui alla lettera b)3comprende, inoltre, le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all’entrata in vigore del regolamento stesso.

 

Nemmeno la lettura di questa relazione sembra riuscire a far luce sul pasticcio: per come è scritto ora l’art. 6 del Decreto, l’entrata in vigore del Regolamento surgelato (il 143/2019) non viene affatto rinviata all’a.a. 2024/2025, ma piuttosto anticipata al 31 dicembre 2023. Di dieci mesi

Lo slittamento al 2024/2025 riguarderebbe solo le abrogazioni che l’antico Regolamento contiene (lettera b) del c.4, nota n.3).

Piuttosto singolare anche che la relazione non faccia alcuna menzione del recente stop subìto dall’intero iter a seguito della sospensione del parere da parte del Consiglio di Stato.

Vedremo se qualche competente componente di qualcuna delle competenti commissioni che con competenza esamineranno l’articolato, si accorgerà con competenza della questione.

 

1   3. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, le parole: «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: « 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».

2  4. All’articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall’anno accademico 2024/ 2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

3   b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall’anno accademico 2023/ 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025».

https://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2023/01/Schermata-2023-01-08-alle-16.20.11.pnghttps://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2023/01/Schermata-2023-01-08-alle-16.20.11-150x150.pngrenato principeCronacaUncategorizedInizierà martedì 10 presso le commissioni I e V del Senato l'iter di conversione del Decreto Milleproroghe (di cui avevamo scritto qui e qui): quello che mette al sicuro ben 6442 posti di insegnanti di religione! Questo quanto si legge, a proposito dei due commi che riguarderebbero l'Afam, nella Relazione...