Lezioni private – 4
(ovvero: della pre-esistenza)
Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, in assenza del sopraindicato regolamento relativo alla programmazione del settore AFAM e tenuto conto di alcune recenti pronunce giurisdizionali, si ritiene che anche soggetti non preesistenti la Legge n. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nei settori dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, possano presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005.
Le istituzioni di cui sopra possono presentare domanda per l’autorizzazione a rilasciare titoli di Diploma Accademico di primo livello, esclusivamente per corsi già attivati da tale Istituzione che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni, il cui titolo di accesso è almeno di istruzione secondaria di secondo grado, prevedendo l’adeguamento dell’ordinamento didattico di tali corsi a quello previsto per le istituzioni statali.
In relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini della valutazione della conformità degli ordinamenti didattici dei corsi, il Ministero, nelle more della ricostituzione del CNAM, si avvale di una apposita Commissione di esperti nominata con decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. A tale riguardo si fa presente che tale Commissione è stata costituita con Decreto Dipartimentale n. 2326 del 19.10.2015 come integrato con Decreto Dipartimentale n. 2454 del 02.11.2015 (/anno-2015/ottobre/dcd-19102015.aspx).
Le valutazioni relative alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie, strutturali (edilizie, strumentali e organizzative) e di personale sono effettuate dall’ANVUR con l’obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell’Istituzione e dei corsi rispetto a:
Strutture edilizie e attrezzature: le dotazioni edilizie e strumentali devono avere carattere di stabilità ed essere funzionali allo svolgimento delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio autonomo in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti. Tali dotazioni devono altresì consentire le correlate attività di ricerca e di produzione delle Istituzioni AFAM.
Organizzazione: l’organizzazione dell’istituto deve essere coerente con i principi organizzativi delle Istituzioni AFAM, ai sensi del D.P.R. n. 132/2003.
Personale: dal punto di vista quantitativo la docenza da impegnare nei corsi deve essere commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili ai corsi. Dal punto di vista qualitativo, la docenza deve possedere un livello di qualificazione analoga a quella dei docenti delle istituzioni statali, impegnata nelle analoghe attività formative. Deve inoltre essere verificabile la presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l’Istituzione nell’ultimo triennio.
Dotazioni finanziarie e patrimoniali: per tali dotazioni deve essere verificata l’adeguatezza e la permanenza nel tempo per sostenere i costi delle strutture edilizie e strumentali utilizzate per le attività istituzionali , del personale docente e non docente necessario, le spese di funzionamento e i servizi per gli studenti, ivi compresi la tipologia di esonero dal pagamento delle tasse per coloro che sono beneficiari delle norme per il diritto allo studio ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Non sono computabili a tal fine risorse non corrispondenti a entrate certe, quali ad esempio stime di futuri incrementi del gettito della contribuzione studentesca.