La sottosegretaria Angela D’Onghia ha risposto ieri in VII Commissione del Senato all’interrogazione 3-03894 presentata dalla senatrice Enza Blundo (Movimento 5 stelle).

La sottosegretaria ha precisato che nella scuola secondaria, e segnatamente nei licei musicali ordinamentali istituiti a partire dal settembre 2010, non esiste limite alcuno nei confronti delle diverse tipologie di strumento, come invece accade per le classi della scuola media ad indirizzo musicale. Ha sottolineato infatti che le prove di ingresso previste dalla normativa vigente, atte a valutare le competenze necessarie all’accesso al liceo musicale, avvengono per qualunque strumento che gli studenti intendano suonare.

Dopo aver citato le previsioni dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 60 del 2017, ha richiamato i contenuti della Secondo Rapporto – Monitoraggio sui licei musicali e coreutici effettuato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da cui emerge che presso l’insieme dei licei musicali italiani sono presenti sostanzialmente tutti gli strumenti musicali che sussistono anche nelle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Ha rammentato infatti che l’insegnamento di strumento musicale, prevedendo la lezione individuale, permette la nomina di docenti incaricati annuali (o utilizzati dalle scuole medie se di ruolo) per le sole ore di insegnamento effettivamente necessarie. Tale flessibilità organizzativa, non presente nelle istituzioni AFAM, permette così ad ogni liceo musicale di rispondere a tutte le richieste di specificità strumentali che giungono dal territorio. Inoltre, proprio perché ogni liceo musicale deve tener conto anche della dimensione della musica d’insieme, accade spesso che proprio gli strumenti meno diffusi sono quelli che, in caso di esubero di domande di accesso al liceo musicale, hanno maggiore possibilità di essere accolti.

Ha chiarito altresì che per la formazione dell’orchestra sinfonica o di molte altre tipologie di gruppi di musica da camera e di insieme è fondamentale la presenza di specifici strumenti che, pertanto, se presenti alle prove di accesso, vedono favorito il superamento delle stesse perché ogni liceo musicale contingenta il numero di alunni per ogni strumento così da favorire la musica d’insieme.

Quanto alla proposta di istituire un organismo super partes di coordinamento nazionale, ha segnalato che già oggi, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, ogni liceo musicale ha in essere una particolare convenzione con una istituzione AFAM, agevolando in tal modo la diffusione di tutte le specificità strumentali. Ciò anche in considerazione del fatto che il comma 1 dell’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 60 del 2017 prevede che i licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo. Ha affermato quindi che il ricorso alla quota dell’autonomia in capo ad ogni liceo musicale costituisce un valido strumento da utilizzare, anche con la realizzazione di percorsi in convenzione con le istituzioni AFAM per favorire la diffusione delle diverse specificità strumentali.

Per quanto concerne, infine, l’eventuale attribuzione ai conservatori del compito di monitorare, all’inizio di ogni anno scolastico, la situazione delle cattedre per ogni singolo strumento allo scopo di attivare tempestivamente i corsi mancanti, ha evidenziato che i dati sono già adesso immediatamente disponibili e pubblici grazie alle convenzioni e ai legami diretti esistenti tra ogni liceo musicale e l’istituzione AFAM di riferimento.

La senatrice BLUNDO (M5S) ha ringraziato il Governo per l’attenzione e la sensibilità manifestata sul tema. Anche alla luce di un incontro pubblico che si è svolto questa mattina in Senato, è emerso come il tema dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica deve essere considerato in un’ottica complessiva. Il compito principale non può essere comunque affidato solo ai conservatori, i quali rappresentano una risorsa importante per interagire con i licei. Apprende peraltro con piacere che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 60 del 2017 consente di rimodulare il monte orario. Ritiene altresì utile incentivare le possibilità di interazione dei provveditorati con i conservatori e si è dichiarata soddisfatta.

 

Questa una delle tabelle contenute (p. 308) nel Secondo Rapporto – Monitoraggio sui licei musicali e coreutici pubblicato nel 2016 a cura di Gemma Fiocchetta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

 

 

 

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