Interrogazione sul servizio negli ex-pareggiati: le precisazioni della sen. Russo
In merito al nostro recente articolo Scelta della sede, verso il genitivo soggettivo, riceviamo da parte della Sen. Loredana Russo la seguente precisazione riguardo all’interrogazione 3-00323 presentata in VII Commissione del Senato il 13 dicembre scorso:
In relazione alla mia interrogazione 3-00323 in merito alla discriminazione operata tra il servizio prestato dai docenti precari tra istituti statali e non statali, ai fini dell’ammissione nelle graduatorie nazionali ex decreto ministeriale n. 597 del 2018, al MIUR , mi preme evidenziare la mia replica che non viene riportata nel presente articolo.
Ho, infatti, ringraziato il viceministro Fioramonti per l’attenzione mostrata per le istituzioni AFAM da questo governo sia per ciò che riguarda i provvedimenti di statizzazione degli Istituti pareggiati, ma anche per tutte le misure che questo governo sta predisponendo in termini di stabilizzazione e reclutamento .
Purtroppo, però, in merito alla questione oggetto della interrogazione , ho fatto notare al vice ministro Fioramonti che gli uffici leggono un “statali “ e anzi insistono su un’applicazione letterale del testo della legge che assolutamente non esiste.
Il comma 655 riporta al comma 653 che recita :”Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati…..” .
L’AFAM (alta formazione artistica musicale e coreutica ) comprende anche gli ISSM.
Purtroppo gli uffici del MIUR insistono su una lettura del termine “statali” che non trovo e che, se così fosse, avrebbe reso superflua la stessa interrogazione .
Tra l’altro si crea un “buco” normativo tra il decreto legge n.104 del 2013 che ha sempre permesso la valutazione dei periodi maturati presso gli istituti non statali e la statizzazione degli ISSM che equiparerà istituzioni non statali alle statali, spiegabile solo con un’errata interpretazione.