Nella seduta odierna dell’Assemblea della Camera dei Deputati, dedicata all’esame  del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (C. 3822), la Presidenza ha ritenuto inammissibili tre emendamenti che riguardavano aspetti diversi dell’Alta Formazione Musicale: precariato, seconda fascia, contributo per gli ex-Istituti Pareggiati,  e finanziamento alla sede di Ceglie Messapica del Conservatorio di Lecce.

Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale 2-bis.01:

(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia).

1. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128, è così sostituito: Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno 8 anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.

3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.

4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

 5. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduato- rie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta.

 

Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale, Duranti 02.02

(Contributo per gli istituti musicali pareggiati).

1. All’articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2014, n. 140, le parole: « Nel- l’anno 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « In ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ». Conseguentemente all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole:« per l’anno finanziario 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ».

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Ciracì 2-sexies.05

(Conservatorio di musica di Lecce – sezione staccata di Ceglie Messapica).

1. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 quinquies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la spesa prevista dal comma 2 [si trattava di 141.000 euro annui a decorrere dal 2005] è incrementata di 330.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016. Al relativo onere si provvede me- diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2016, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

2. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Rimane da votare pertanto (parere contrario della relatrice e del Governo) solamente la seguente proposta emendativa consistente in un articolo aggiuntivo:

 

Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale 2-ter.01

Status giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica.

1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all’articolo del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.

2. Ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell’articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell’articolo 12 del CCNL AFAM 2006-2009, l’attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all’inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e Ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per lo finanza pubblica, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione         «Fondi da ripartire» dello stato di previsione.

Qui il resoconto della seduta.

 

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