Il sottobosco
Tra i documenti acquisiti dalla settima commissione del Senato nell’ambito dell’esame delle deleghe previste dalla legge 107/2015, quello a firma della neo-eletta direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza, Enrica Palmieri, che in premessa scrive:
«L’AND, nel periodo del mio incarico nel CNAM (Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica Coreutica e Musicale presso il MIUR), dal 2007 al 2012, aveva portato in esame una bozza di biennio specialistico ad Indirizzo Pedagogico-Educativo, ma lo stesso Ministero ne bloccò l’esame in attesa di una riforma della didattica. La riforma c’è stata ma il CNAM (organo chiave ed essenziale della 508) è stato rottamato lasciando così ampia libertà all’accreditamento di privati senza una valutazione attenta di un organo tecnico di controllo. E finchè nei privati c’è la Saint Louis siamo tutti contenti (accreditamento infatti deliberato dal CNAM stesso sulla base dell’eccellenza di questa Istituzione) ma il problema si fa sentire con il resto del sottobosco. E del nostro Biennio Pedagogico-Educativo finalizzato all’educazione alla danza nella Scuola Primaria e Secondaria del Primo Ciclo nessuno poi ne ha ricordato o riesumato il testo lasciato agli atti. Nel mio programma elettorale, nel dare ampio spazio alle scuole e alla loro potenzialità dell’offerta formativa, ho citato proprio questo progetto di biennio come possibilità aggiuntiva per sbocchi occupazionali nell’insegnamento rivolto all’infanzia e al Primo ciclo nell’ambito dell’Istruzione Pubblica impegnandomi in prima persona a creare relazioni per la richiesta di una Media coreutica, sull’esempio della Media Musicale, che sia propedeutica ai licei coreutici di recente istituzione. Ecco perchè avrò cura di aggiungere le parola “coreutico” e “danza” lì dove ritengo sia un’assenza che merita una riflessione alla luce delle intenzioni di questo decreto».
Seguono poi alcune proposte di correzione allo Schema di decreto 382.
La rottamazione del CNAM cui si fa riferimento nel documento citato, oggi da più parti lamentata, fino a ieri da più parti vista come uno “snellimento” di fastidiose e scivolose procedure democratiche, ha reso inevitabilmente, nonostante la presenza della Commissione-che-nelle-more… più pesanti e decisivi i pareri dell’ANVUR [che riguardano esclusivamente la sussistenza di adeguate risorse finanziarie, strutturali (edilizie, strumentali e organizzative) e di personale].
Ma quali sono le linee guida che l’Agenzia valutocratica si è data? Quali i requisiti minimi per le istituzioni che chiedono nuove autorizzazioni?
Qui il documento ANVUR sui requisiti minimi.
Settore Musicale
Pur considerando la complessità di individuare, per il settore musicale, regole generali per definire specifiche esigenze – a causa del numero dei corsi di diploma accademico di primo livello, della diversità delle loro tipologie, della diversità degli strumenti e dei generi, del gran numero di Settori artistico-disciplinari, delle diverse tipologie di erogazione delle lezioni – è possibile stabilire alcuni requisiti minimi preliminari alla valutazione dell’adeguatezza delle risorse strutturali (edilizie e strumentali), che dovrà tenere conto delle specificità succitate.
Aule didattiche e altri spazi, con le seguenti caratteristiche e dotazioni:
per le dimensioni dell’aula e per la necessaria attrezzatura di cui deve essere dotata, è necessario far riferimento allo strumento musicale studiato; le aule devono avere dimensioni adeguate a contenere gli studenti e gli strumenti musicali previsti, nonché devono consentire un’acustica idonea e ottimale per lo svolgimento delle lezioni e per lo studio individuale. Numero di persone per tipologia di lezione: 1-3 persone (per lezioni individuali o gruppo), 4-10 persone (per lezioni di gruppo o collettive), 11-20 persone (piccoli ensemble, collettive), 20+ persone (grandi ensemble, collettive);
spazio tipo “auditorium”;
numero di aule adeguato per lo svolgimento dei corsi e per lo studio pratico e teorico-individuale degli studenti in istituto;
spazio per la pratica e l’allestimento scenico, nel caso della presenza di corsi di Canto lirico;
tutti gli ambienti devono presentare una congrua acustica relativa allo studio musicale per il quale vengono utilizzati.
Attrezzatura (strumenti musicali), con le seguenti caratteristiche:
per gli strumenti non portabili, è necessaria la presenza stabile nelle aule di strumenti musicali di qualità e non desueti per le lezioni (accordati con frequenza tale da assicurarne costantemente l’efficienza);
oltre alla presenza di pianoforti da studio (verticali e a coda) adeguati e di qualità, per i corsi in cui il pianoforte costituisce lo strumento principale è necessario il possesso da parte dell’Istituzione di pianoforti a coda, adeguati al livello degli obiettivi disciplinari dei corsi;
attrezzature (leggii musicali, sedie, ecc.) sufficiente per svolgere lezioni di musica e esercitazioni musicali di grandi ensemble;
adeguata dotazione strumentale per il servizio di comodato d’uso per gli studenti;
hardware e software necessario per lo svolgimento delle lezioni;
adeguata manutenzione in esercizio della tecnologia di supporto alla didattica, e un suo adeguato rinnovamento/aggiornamento
Infrastrutture per la ricerca/internazionalizzazione, con le seguenti caratteristiche:
biblioteca interna o un servizio di pari utilità e fruibilità, con un bibliotecario o facente funzioni di certificata competenza, e dotazione adeguata di tutte le
infrastrutture necessarie alle attività di ricerca poste in essere;
spazi e servizi per facilitare l’internazionalizzazione (p.e. l’accesso di studenti dall’estero).
Organizzazione
Nella nota MIUR n. 8093 del 20/06/2016 si sottolinea che l’ANVUR deve verificare che l’organizzazione dell’istituto sia coerente con i principi organizzativi delle Istituzioni AFAM, ai sensi del D.P.R. n. 132/2003.
Nell’art. 4 di tale Decreto vengono indicati quali organi statutari necessari:
il Presidente;
il Direttore;
il Consiglio di Amministrazione;
il Consiglio Accademico;
il Collegio dei revisori;
il Nucleo di valutazione;
il Collegio dei Professori;
la Consulta degli studenti.
Si raccomanda di uniformarsi al disposto del DPR 28/02/03, n. 132 in ordine alla corretta procedura di costituzione degli organi statutari cui l’Istituzione è chiamata a conformarsi.
Si precisa che in caso di richiesta di autorizzazione relativa a una nuova sede decentrata (cfr. par. 1.2.), non dovranno essere costituiti organi statutari per tale sede, ma si farà riferimento agli organi statutari della sede centrale.
Nel caso in cui l’organigramma dell’Istituzione non appaia coerente con quanto previsto dall’art. 4 del DPR 28/02/03, n. 132, l’ANVUR porrà come condizione per il parere positivo all’istanza presentata l’adeguamento a quanto richiesto e ne verificherà l’attuazione nell’ambito delle procedure di valutazione periodica al termine del primo anno di attività, ai sensi dalla nota MIUR n. 8093 del 20/06/2016.
Docenza
In rapporto alle attività formative, il numero di docenti per ciascun corso di diploma accademico di cui si chiede l’autorizzazione deve essere almeno pari al numero dei settori artistico-disciplinari afferenti alle tipologia delle attività di base e caratterizzanti previste dall’ordinamento didattico.
In rapporto al numero di studenti iscrivibili, la docenza da impegnare nei corsi deve essere adeguatamente rapportata a tale numero, definito anche in relazione alle esigenze delle attività didattiche e agli spazi a disposizione dell’Istituzione. A tal proposito il DPR 212/2005, art. 7 comma 9, sottolinea che “il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema”.
Per quanto riguarda la presenza di un nucleo di docenti che in modo continuativo abbia collaborato con l’Istituzione nell’ultimo triennio, per ciascun corso si richiede la presenza negli organici dell’Istituzione di un numero di docenti in possesso di un contratto di incarico di almeno tre annualità, tale da assicurare la copertura disciplinare di almeno il 40% dei crediti degli insegnamenti di base e caratterizzanti previste dall’ordinamento didattico del corso.
Per il settore Musicale può essere considerato come riferimento per definire la numerosità massima degli studenti i scrivibili a ciascun insegnamento, l’art. 15 del Regio Decreto 11 dicembre 1930, n. 1945: “il numero massimo degli allievi per ciascuna scuola è di dieci; per il corso di solfeggio e per i corsi complementari a lezione collettiva è di trenta; per i corsi complementari a lezione individuale è di venti”. Per il settore Arte Drammatica prima dell’inizio di ogni anno accademico il Consiglio di Amministrazione delibera il numero massimo di studenti per la composizione delle classi e l’eventuale sdoppiamento delle classi stesse. E’ ammissibile lo sdoppiamento anche solo di singole discipline impartite nella medesima classe.
Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza
La valutazione della qualificazione della docenza si basa su specifici parametri di valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti, di seguito dettagliati, tenendo conto delle specificità di ciascun settore AFAM.
Valutazione del CV del docente
Ai fini di una positiva valutazione del CV del docente, redatto esclusivamente nel formato ANVUR, si ritiene indispensabile accertare i seguenti tre requisiti, procedendo in questo ordine:
Requisito 1: il possesso di un adeguato profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca (definito nel par. 2.3.2.1.);
Requisito 2: la pertinenza del profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca all’insegnamento indicato;
Requisito 3: il possesso di un adeguato profilo culturale (definito nel par. 2.3.2.2.) oppure di una pregressa attività di insegnamento almeno biennale in corsi di formazione superiore, nel gruppo disciplinare pertinente all’insegnamento indicato, con eventuali specifiche indicazioni per settore, di seguito definite (definito nel par. 2.3.2.2.).
In assenza del possesso del Requisito 3, ai fini di una positiva valutazione del CV del docente sarà necessario un motivato parere da parte degli Esperti dell’ANVUR per il settore AFAM, basato sull’elevata qualità del profilo di cui al Requisito 1. In questo caso la positiva valutazione del CV non concorrerà comunque al raggiungimento del limite dei CFA (80%) previsto per l’adeguatezza complessiva della docenza (come di seguito definito).
Valutazione sulla qualificazione complessiva della docenza
L’ANVUR esprimerà una valutazione positiva sull’adeguatezza complessiva della docenza se i docenti in possesso dei Requisiti 1, 2 e 3 sopraelencati, assicurano la copertura disciplinare di almeno l’80% dei CFA del corso di diploma accademico.
Profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca
Per quanto riguarda il profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca del docente (Requisiti 1 e 2), rientrano in questo ambito e sono oggetto di valutazione:
– l’attività professionale documentata, con particolare riferimento a quella inerente alla materia di insegnamento;
– le pubblicazioni edite (cartacee e multimediali), con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia di insegnamento.
Settore Musicale
Partecipazioni ad eventi musicali pubblici coerenti con il profilo artistico-musicale della specifica docenza (concerti, performance, spettacoli, ecc.) organizzati da enti di rilevanza nazionale e/o internazionale; esecuzioni di proprie composizioni in manifestazioni di rilevanza nazionale e/o internazionale. Ai fini della valutazione si considera per ogni evento: il ruolo svolto, la pregnanza degli eventi (per luogo di esecuzione e per l’ente organizzatore), il numero complessivo di eventi denunciati (max 20);
Produzione di ricerca correlata all’attività artistico-musicale del docente, coerente con la materia insegnata (pubblicazioni cartacee, audio, audio-visive, opere multimediali, ecc.). I “prodotti” della ricerca devono avere standard di riconoscibilità artistico/scientifica almeno nazionale (max 10). Ai fini della valutazione si considera: il ruolo svolto, l’importanza dell’editore, il numero di prodotti.
Nel CV possono essere presenti titoli valutabili concernenti:
attività relativa ai precedenti casi, ma non coerenti con la disciplina insegnata. Ai fini della valutazione si considera: l’affinità con la disciplina insegnata, il ruolo svolto, la pregnanza degli eventi (per luogo di esecuzione e per l’ente organizzatore), il numero complessivo di titolo indicati (max 10);
altro tipo di attività artistico-musicale. Ai fini della valutazione si considera la pregnanza e la relazione con la materia insegnata.
Si precisa che potranno essere valutate esclusivamente le partecipazioni di cui venga fornita una completa descrizione verificabile da parte dell’ANVUR o dalle Istituzioni di competenza/riferimento:
per concerti, performance, spettacoli: a) ruolo svolto, b) tipologia di composizione eseguita, c) tipologia di gruppo (solista, orchestra/ensemble), d) luogo, e) data, f) ente organizzatore, ecc.;
per composizioni proprie: a) organico, b) editore, c) date e luoghi di esecuzioni, e) eventuali committenti, ecc.;
per produzioni di ricerca: a) tipologia di attività; b) ruolo svolto; c) eventuale prodotto ed editore, ecc.
Per i docenti di strumento o di discipline caratterizzanti (strumento principale, musica di insieme, pianoforte complementare, ecc…), il Requisito 3 è assolto con il possesso di un diploma di Conservatorio del vecchio ordinamento, oppure di un diploma accademico di II livello, conseguito in istituti statali o riconosciuti dallo Stato, italiani o esteri (nel seguito, diploma accademico di Conservatorio), afferenti all’insegnamento indicato.
Il possesso di un diploma accademico di Conservatorio afferente, non strettamente specifico per la disciplina di insegnamento (p.e. per le discipline jazz o pop), deve essere compensato da un curricolo di alto profilo artistico specifico nella disciplina di insegnamento.
Per i docenti di materie di carattere musicologico/scientifico, linguistico (Storia della musica, Paleografia musicale, Informatica musicale, Conoscenza della lingua straniera, ecc…) è richiesta almeno una laurea specialistica o magistrale universitaria (o di vecchio ordinamento), afferente alla materia di insegnamento. Per alcune discipline è indispensabile il possesso di una specifica una laurea specialistica o magistrale universitaria (o di vecchio ordinamento), come indicato nella tabelle che segue.
Insegnamento |
Titolo di studio |
Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale Tecniche della comunicazione COCM/02 |
Laurea di vecchio ordinamento in:
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Area delle discipline musicologiche: Storia della musica – CODM/04 Storia della musica elettroacustica – CODM/05 Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili – CODM/06 Poesia per musica e drammaturgia musicale – CODM/07 |
Laurea di vecchio ordinamento in: Musica) oppure Laurea di nuovo ordinamento di II livello in:
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Pedagogia musicale CODD/04 |
Laurea di vecchio ordinamento in: Pedagogia Con esami specifici attinenti all’insegnamento, o curricolo professionale nella disciplina. oppure Laurea di nuovo ordinamento di II livello in: o 65/S) Con esami specifici attinenti all’insegnamento, o curricolo professionale nella disciplina. |
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Insegnamento |
Titolo di studio |
Informatica musicale COME/05 |
Laurea di vecchio ordinamento in: Informatica Con esami specifici attinenti all’insegnamento, o curricolo professionale nella disciplina. oppure Laurea di nuovo ordinamento di II livello in: Informatica (LM-18 o 23/S) Con esami specifici attinenti all’insegnamento, o curricolo professionale nella disciplina. |
Lingua e letteratura italiana CODL/01 |
Laurea di vecchio ordinamento in:
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Lingua straniera comunitaria CODL/02 |
Laurea di vecchio ordinamento in: Lingue oppure Laurea di nuovo ordinamento di II livello in:
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