Non capita spesso di poter dare buone notizie su questo sito. Stavolta però una buona notizia c’è: in commissione bilancio della Camera dei deputati è stato approvato l’emendamento che consente la trasformazione della graduatoria cosiddetta 128 in GAE, la progressiva immissione in ruolo dei docenti e la creazione di una graduatoria nazionale per coloro che hanno insegnato per almeno 3 anni. Manca naturalmente l’approvazione da parte del parlamento, ma ora la strada è tutta in discesa. È un primo importante passo per il superamento del precariato nel nostro comparto.

Ecco il testo dell’emendamento:

Dopo il comma 357 inserire i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018, 6,6 milioni di euro per l’anno 2019, 11,6 milioni di euro per l’anno 2020,15,9 milioni di euro per l’anno 2021, 16,4 milioni di euro per l’anno 2022, 16,8 milioni di euro dall’anno 2023 all’anno 2025, 16,9 milioni di euro per il 2026, 17,5 milioni di euro per il 2027, 18,1 milioni di euro per l’anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle
medesime anche a seguito dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: « e 2016- 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019 –2019/2020 –2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
357-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2017/2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi, negli ultimi otto anni accedemici, in una Istituzione AFAM nei corsi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e di quelle di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Conseguentemente il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di un milione di euro nell’anno 2018, 6,6 milioni di euro per l’anno 2019, 11,6 milioni di euro per l’anno 2020, 115,9 milioni di euro per l’anno 2021, 16,4 milioni di euro per l’anno 2022, 16,8 milioni di euro dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l’anno 2026, 17,5 milioni di euro per l’anno 2027, 18,1 milioni di euro per l’anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029.

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