Senato della Repubblica, Commissione VII

Affari assegnati:

n. 1139

Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:
Modalità di attuazione della statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) Relatore alla Commissione MARTINI 

Giovedì mattina è prevista in Commissione la presenza della Ministra Fedeli proprio a margine dell’affare assegnato relativo all’Afam.

 

Nel frattempo alla Camera, tra gli emendamenti approvati dalla settima Commissione, oltre a quello sul precariato ci sono anche i seguenti. Il primo su NdV e Anvur, il secondo, «al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell’ambito degli Enti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale» relativo invece ai regolamenti mancanti e a un riordino con Poli facoltativi:

4768/VII/1.42.

  Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione oltre che al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche all’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini;
  359-ter. L’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l’adozione nelle relazioni di cui al comma 359-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
  359-quater. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: «Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall’ANVUR».
  359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all’ANVUR, è autorizzata l’assunzione, a decorrere dall’anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l’Agenzia e, per l’eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  359-sexies. Per i fini di cui ai commi da 359-bis a 359-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200.000;
   2019: –200.000;
   2020: –200.000.

 

4768/VII/1.44.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell’ambito degli Enti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all’articolo 2 comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell’emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all’articolo 2 comma 7 lettera h) in combinato disposto con l’articolo 2 comma 8 lettera i) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, con istituti che operano nell’ambito dell’alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei Poli è autorizzata con decreto del Ministro dell’università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g) tenendo conto dell’identità e dell’integrità degli istituti che vi confluiscono.
  359-ter. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul regolamento previsto dall’articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  359-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-terdel presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  359-quinquies. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  359-sexies. All’onere derivante dall’applicazione dei commi da 359-bis a 359- quinquies, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.

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