Nella giornata di ieri la Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge: Schullian ed altri; Ascani; Minardo; Sasso ed altri; d’iniziativa del CNEL; Lattanzio: Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (A.C. 43-1350-1573-1649-1924-2069-A).

Qui il resoconto della discussione finale in Assemblea, che ha portato all’approvazione finale.

Al di là dell’abrogazione di un divieto considerato oggi anacronistico, resta naturalmente da vedere come il provvedimento approvato influirà sulla ridefinizione dell’offerta formativa delle Università, delle Accademie e dei Conservatori.

Di seguito i punti principali del provvedimento: la possibilità è limitata a due iscrizioni contemporanee;  in sostanza per gli studenti AFAM si mantiene il divieto di doppia iscrizione solo al medesimo corso di studio presso due diverse istituzioni anche straniere, nonché quella contemporanea a due dottorati di ricerca (quando ci saranno). Resta invece consentita la contemporanea iscrizione a dottorato di ricerca – corso di perfezionamento  – master e corso di specializzazione.

 

ART.2 (Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni)

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. È consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

3. L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ad ogni singolo corso di studi.

4. Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM.

6. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1.

ART. 3 (Diritto allo studio)

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

2. Le università e le istituzioni AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

 ART. 4 (Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)

3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all’articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all’esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

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