Nell’ambito della discussione del DDL 989 Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, ora in Commissione Bilancio del Senato, segnaliamo tre emendamenti che riguardano l’AFAM.

Oltre alla già annunciata cancellazione del divieto d’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola, previsto all’articolo 142, comma 2, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cui chiede l’abrogazione un emendamento a prima firma Pittoni, un altro emendamento riguarda in qualche modo il tema del reclutamento.

10.34 VANINGRASSISANTILLOMONTEVECCHICORRADODE LUCIAFLORIDIAGRANATOMARILOTTIPATUANELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. L’articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applica anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».

Si chiede in sostanza di applicare alle istituzioni AFAM quanto già previsto dalla Legge Gelmini per le Università e successive modifiche:

Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo coerente con i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 per attività d’insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare nell’anno accademico il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’ateneo.

Sembrerebbe qualcosa di già previsto, pur con qualche differenza (la durata, il limite del 70% nell’impegno orario), dal Regolamento sul reclutamento recentemente licenziato dal Consiglio dei Ministri, che all’art. 6 prevede questa tipologia di chiamata diretta distinguendola esplicitamente dalle valutazioni comparative:

In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell’impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite percentuale previsto dall’articolo 8, comma 2, attraverso contratti stipulati ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile secondo le seguenti modalità:

a)  conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuito di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale;

b)  espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.

Altri due emendamenti, infine, riguardano gli Istituti non statali.

10.0.22  (testo 2) TURCOMONTEVECCHIROMANOMININNOL’ABBATECATALFO 

(RITIRATO)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Statizzazione delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicali ex-provinciali in gravi difficoltà finanziarie)

        1. All’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dopo le parole: “gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti” sono inserite le seguenti: “che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508″;

            b) al comma 2, primo periodo, inserire in fine le seguenti parole: “; entro30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione si procede in via prioritaria alla statizzazione delle istituzioni che hanno avuto come unico ente gestore e finanziatore le rispettive province di appartenenza oppure i rispettivi comuni, anche congiuntamente, a condizione che questi ultimi siano in condizioni di dissesto finanziario”.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui al comma 3, dell’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

10.0.23 TURCO, MONTEVECCHIROMANOMININNO  (accantonato in Commissione Bilancio, parere contrario della relatrice)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Presa in carico dipendenti provinciali con contratto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica collocati in disponibilità)

        1. Al comma 4, dell’articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “nonché per la presa in carico nei ruoli dello Stato dei dipendenti delle Province a tempo indeterminato con contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Alta formazione artistica musicale e coreutica dichiarati in soprannumero nelle dotazioni organiche dei rispettivi enti e oggetto di procedimenti di collocamento in disponibilità. I dipendenti di cui al precedente periodo mantengono la sede di servizio presso le rispettive istituzioni e non costituiscono aumento della dotazione organica complessiva delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica».


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Oltre alla già annunciata cancellazione del...