Nel Decreto Legge Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (il cosiddetto consueto Milleproroghe), esaminato stamane dal Consiglio dei Ministri, secondo alcune bozze e indiscrezioni di cui, nonostante la necessaria cautela, forse vale la pena di dar conto, sarebbero presenti all’Art. 6 (Proroga di termini in materia di Università e Ricerca) un paio di differimenti di termini che riguarderebbero anche l’Afam.

  • All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».

In pratica, si estenderebbe anche al 2023-2024 il limite temporale in cui, per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  • All’articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) [al comma 1, le parole] «a decorrere dall’anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025» e le parole «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;
    • b) al comma 2, le parole «a decorrere dall’anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025».
    • c) ?????

In pratica, si rimanderebbe al 2024/2025 l’entrata in vigore del Reclugolamento del 2019, pubblicato ma mai applicato, e tuttora rimandato nella sua entrata in vigore proprio in attesa dell’approvazione della sua modifica (quella che mai potemmo leggere, quella nata da «un’approfondita fase di consultazione e di auditing»), su cui il Consiglio di Stato ha però di recente sospeso il parere. Di conseguenza, anche la programmazione del reclutamento del personale, lì contenuta e riservata alle Istituzioni, è rimandata di un anno (al 2023/2024).

Sarebbero inoltre rimandate al 2024/2025 tutte le abrogazioni di norme che quell’antico Reclugolamento conteneva (si trattava in pratica di tutte le antiche norme sul reclutamento, con concorsi per esami/esami-e-titoli e doppio canale, precedenti alla riforma e all’adozione dei nuovi ordinamenti, contenute all’art. 270 del Testo Unico 1994, all’art. 3 della Legge 124/1999 e all’art. 4 del D.L 357/1989, e che rimarrebbero dunque in qualche modo vigenti).

 

 

 

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