Il 19 aprile scorso, appena prima della presentazione alle commissioni parlamentari dello schema di Regolamento sul reclutamento, atto fondamentale su cui il CNAM avrebbe dovuto esprimere il suo parere, l’Ufficio Legislativo del MIUR ha trasmesso al Consiglio di Stato una sua proposta di regolamento sulla rielezione dell’organo tecnico. Nella seduta del 23 maggio scorso il Consiglio di Stato ha prodotto il previsto parere.

Su quello schema di regolamento in 13 articoli, che ora dovrebbe passare il vaglio delle commissioni parlamentari, come previsto dall’art. 3, c. 2 della Legge 508/99, torneremo più nel dettaglio nei prossimi giorni.

Osserviamo nel frattempo come il Consiglio constati che «l’iter di adozione di un precedente schema di regolamento [quello del 2013], volto ad apportare modifiche e integrazioni al suddetto decreto n. 236 del 2005, e sul quale già s’era espresso il Consiglio di Stato, non si è perfezionato, per ragioni che peraltro il Ministero non esplicita», e che la commissione “nelle more”, «asserisce il Ministero, non può comunque ritenersi in alcun modo sostitutiva del CNAM, sia per il limitato ambito operativo cui è stata costituita, sia per la sua limitata rappresentatività». Buono a sapersi, dopo tre anni e mezzo di equivoci.

Il Consiglio apprezza poi «che il Ministero proceda finalmente a dare puntuale attuazione a un risalente dettato legislativo, volto ad assicurare ad un settore importantissimo per l’alta formazione, la cultura e l’arte quale è l’AFAM, un organismo adeguatamente rappresentativo, ponendo così fine alla deprecabile prassi delle proroghe e della costituzione di organismi surrogatori (prassi invero avviata dalla stessa legge di riforma  n. 508/1999) rispetto alla volontà a suo tempo manifestata dal legislatore e comunque mai, sul punto, ripensata». Su questa “deprecabile prassi”, sviluppatasi a partire dal famigerato comma 27 della c.d. “Buona Scuola”, abbiamo insistito fin dalla nascita di questo sito, nel silenzio pressoché generale.

Prima di ulteriori valutazioni, su un punto vorremmo però porre fin da subito l’attenzione: lo schema di regolamento prevede, accanto a 14 rappresentanti dei docenti, ben due rappresentanti  degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell’articolo 11 del DPR 212 del 2005 (uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo). Tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli istituti, per l’impossibilità di identificare un elettorato censibile dall’amministrazione. Lo schema ministeriale sembrerebbe dunque riproporre su questo punto quanto già proposto dal Governo Letta (ministra Carrozza) a fine 2013; ricordiamo che la proposta di parere favorevole fu allora bocciata dalla Commissione VII del Senato, e lo schema di regolamento non proseguì il suo iter.

In quella sede tanto le organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL UNIVERSITÀ, UIL RUA e UNAMS, quanto la Conferenza dei Direttori avevano espresso forti critiche proprio sulla questione delle istituzioni non statali “autorizzate”.
La questione probabilmente centrale, quale che sia il giudizio sull’opportunità di prevedere nel CNAM la rappresentanza di istituti per lo più privati, moltiplicatisi negli anni in assenza del previsto regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema (e, dal 2013 in poi pure in assenza dei pareri del CNAM, totalmente surrogato dalla “nelle more”), è proprio il rapporto tra regolamento e norma primaria (la L. 508/1999), che ai fini della rappresentanza nell’organo tecnico non considera affatto questo tipo di istituzioni, ma solo (art. 3, comma 2, lettera a, n. 1) Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati.

 

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