Adagio assai
Molti ricorderanno il Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, il decreto delega sulla Buona scuola che all’articolo 15 istituiva i nuovi corsi propedeutici, chiudendo di fatto la lunga stagione dei corsi pre-accademici. Quel Decreto prevedeva che ne uscisse entro sei mesi un secondo, ministeriale, per definire:
– la durata massima dei corsi propedeutici
– i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado per l’accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti
– il tipo di certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici
– i requisiti minimi di accesso ai licei musicali
– i requisiti minimi di accesso ai corsi accademici di primo livello
Di mesi ne sono trascorsi ben 11 (il termine dei sei mesi non era perentorio, ma solo ordinatorio, e quindi non vincolante per il Ministero) nel corso dei quali poche sono state le notizie ufficiali riguardo al tipo di lavoro avviato dal Ministero per la definizione di questi punti.
Il decreto n. 60 stabiliva chiaramente che dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale (quello ad oggi mancante) i Conservatori avrebbero potuto iscrivere studenti esclusivamente ai corsi accademici e ai corsi propedeutici (non più quindi ai corsi di base e ai pre-accademici).
Giunti a questo punto dell’anno l’attesa pare davvero tutt’altro che febbrile, anche perché forse quasi nessuno crede realmente che i pre-accademici possano davvero scomparire dall’anno prossimo: quasi nessun Conservatorio ha infatti modificato il suo sito, quasi tutti continuano a pubblicizzare i corsi pre-accademici come se nulla fosse cambiato, con tanto di programmi, regolamenti e moduli di iscrizione all’esame di ammissione.
Cagliari, ad esempio, ha già accettato le domande agli esami di ammissione ai pre-accademici 2018/19 che si svolgeranno ad aprile, Sassari gli esami li ha addirittura già svolti, mentre Milano li ha tenuti per ora solo per gli studenti del pre-accademico che dovranno iscriversi al Liceo musicale.
Vi sono invece dei Conservatori che già utilizzano la definizione “corsi propedeutici” o “di propedeutica” per attività, il più delle volte destinate a bambini dai 5 ai 10 anni, che nulla hanno a che vedere con quanto istituito dal Decreto, ad esempio Mantova, Brescia e Gallarate.
Diverso ancora il caso di Perugia che definisce propedeutici dei corsi pre-accademici, di Latina che nell’ambito della fascia definita “Pre-AFAM” che comprende ancora i pre-accademici, istituisce anche dei corsi propedeutici per ora riservati solo agli studenti di jazz, elettronica e canto o di Roma che ha già istituito i nuovi corsi propedeutici ispirati al DL n.60, dove ha trasferito gli studenti agli ultimi anni del pre-accademico, senza aspettare il Decreto ministeriale che fisserà le durate, i programmi di accesso e le modalità di attivazione.
Tanto meglio, per carità: se il Decreto (che prima o poi uscirà…) prevedesse uno slittamento almeno relativamente all’istituzione dei Nuovi Propedeutici, ci sarebbe un anno in più per definire tutta la complicata faccenda. L’anno accademico 2019/2020, quello del Vent’anni dopo, potrebbe così veder impattare sul funzionamento dei Conservatori a un tempo tanto l’innovazione propedeutica (tre o cinque anni?), quanto magari anche una “valutazione” più stringente dei bienni temporaneamente accreditati per il 2018/2019. Vedremo.
Ma, pur volendo ammettere la complessità della questione, pur non riconoscendo la velocità un valore in sé, che giudizio si può dare di un processo messo in moto addirittura nel 2015 (c.d. Buona Scuola), da cui è derivato, peraltro con un ritardo di tre mesi sul limite previsto dalla Legge 107, un Decreto Legislativo che richiederebbe però ora (ritardo a oggi: appena cinque mesi…) un Decreto Ministeriale da emanarsi, tra l’altro, «sentito il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale» (per la cui ri-costituzione siamo in ritardo di appena cinque anni)?
E che giudizio si può esprimere a proposito di quanti avrebbero dovuto curare, per ruolo politico e istituzionale, la tempistica di questo pur complicato processo ?
Decreti che non escono, decreti che escono. Sì, perché nel frattempo è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017, firmato Fedeli-Franceschini, (anch’esso derivato direttamente dal Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, e quindi, risalendo per li rami, dalla c.d. Buona Scuola) dal titolo: Adozione del Piano delle arti.
Il Piano, sostiene l’assai verboso, ripetitivo e “programmatico” Decreto, «contiene misure idonee a garantire alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni»; concorrono a realizzare il sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione e formazione i seguenti soggetti:
- il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MIBACT;
- l’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
- le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, organizzate nelle reti di cui all’art. 7 e nei poli di cui all’art. 11;
- le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- le università;
- gli istituti tecnici superiori;
- gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- gli istituti italiani di cultura;
- altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal MIUR e dal MIBACT.
(Nessuna notizia, peraltro, circa la composizione del tavolo tecnico interistituzionale che avrebbe acquisito le proposte dei soggetti di cui sopra…)
Continua il Decreto:
«Nelle proposte progettuali, le istituzioni scolastiche indicano i docenti coinvolti e specificano il loro ruolo nel progetto in relazione alle competenze possedute e alle attività previste. Si sottolinea l’opportunità di individuare come responsabili docenti già esperti nell’ organizzazione di iniziative didattico-performative complesse. Per la piena realizzazione delle finalità del presente piano è opportuno che al corpo docente, costituto sia da specialisti delle discipline artistiche sia da insegnanti di discipline curricolari non artistiche, si affianchino altre professionalità, tra cui esperti specializzati nel settore delle arti performative, applicate e figurative, artisti, letterati, personaggi di chiara fama nelle diverse aree culturali afferenti ai temi della creatività. Fondamentale è la sinergia costante e qualificata con i rappresentanti delle istituzioni ed enti preposti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale» […]
«Gli interventi di formazione in servizio dei docenti impegnati nei temi della creatività sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività di cui all’art. 4 e per particolari settori quali la danza e il teatro, facendo specifico riferimento alle istituzioni dell’Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, che pur non avendo una presenza diffusa sul territorio nazionale, sono riconosciute come luoghi di ricerca e innovazione metodologica» […]
«Rispetto ai vari ambiti di competenza didattico-artistica, fondamentale è l’attivazione di percorsi di sviluppo professionale da parte delle istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale e delle Università, anche in collaborazione con enti del terzo settore altamente qualificati, accreditati presso il MIBACT e il MIUR e in grado di esprimere formatori di eccellenza e interventi pienamente spendibili nei contesti educativi in cui operano gli insegnanti coinvolti».
La progettualità delle istituzioni scolastiche «deve essere volta a promuovere i “temi della creatività” di cui all’art. 3 del decreto legislativo, tra cui quello «musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico critica della musica, la pratica musicale, nella più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;» […]
I due Ministeri si occuperanno, tra le altre cose, della «costituzione presso gli UU.SS.RR. del Gruppo regionale per l’attuazione del Piano delle arti, composto indicativamente da personale in servizio presso l’USR, dirigenti scolastici, docenti delle istituzioni scolastiche appartenenti alle reti e ai poli a orientamento artistico e performativo, docenti delle istituzioni del comparto AFAM, personale proveniente dagli istituti e dalle articolazioni del MIBACT, docenti universitari e degli Istituti tecnici superiori, esperti appartenenti ai soggetti pubblici e privati accreditati dal MIUR e dal MIBACT, con il compito di sostenere la progettualità delle istituzioni scolastiche e indirizzarla verso le aree tematiche e le iniziative più rispondenti all’identità e alle vocazioni del territorio, con particolare riferimento a protocolli, convenzioni e accordi già esistenti», mentre alle istituzioni scolastiche sarà rimesso il compito non da poco della «costituzione di orchestre, gruppi strumentali e vocali, gruppi danza, gruppi per attività artistiche di area visuale, compagnie di teatro con ideazione di spettacoli ed eventi caratterizzati dal coinvolgimento, dall’integrazione e dall’animazione diretta di studenti di diverse fasce di età, attraverso esperienze sistematiche di tutoraggio fra pari, favorendo in particolare la partecipazione di studenti frequentanti percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena e negli istituti penali per i minori».
Il presente Piano «sostenuto da un’azione longitudinale di monitoraggio delle attività e dei principali risultati conseguiti, condotta dall’INDIRE», è finanziato con 2.000.000 di euro annui (basteranno per le ambizioni enunciate?), e richiederà, con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo [un altro!!!] la creazione, senza ulteriori oneri, del Gruppo nazionale per l’attuazione del Piano delle arti [diverso dai Gruppi Regionali di cui sopra…], facendo riferimento anche alle competenze presenti nel Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica.
«Il Gruppo nazionale per l’attuazione del Piano può avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, della consulenza, a titolo non oneroso, di esperti delle associazioni professionali e disciplinari della scuola, del Comitato scientifico nazionale per le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con particolare riferimento all’Accademia nazionale di danza e all’Accademia nazionale di arte drammatica».