Totem e tabù
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
TOTEM E TABU’ DELLA RIFORMA DELL’AFAM
Una proposta di riflessione per i docenti dei Conservatori
A partire dal 1999 il mondo dell’AFAM ha assistito a una serie di provvedimenti normativi (leggi, decreti, leggi-delega, circolari e note ministeriali) che hanno progressivamente mutato il ruolo e la missione delle proprie istituzioni: in particolare i percorsi formativi dei Conservatori di Musica sono stati trasformati, da verticali che erano (accompagnavano cioè l’intera formazione dello studente, dal livello di base al titolo finale) in corsi accademici di livello post-secondario (vi “si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado”, l. 508/1999, art. 2.5), mentre la competenza in materia di formazione di base è passata alle scuole medie a indirizzo musicale e ai nuovi licei musicali, lasciandone soltanto una porzione residuale ai Conservatori stessi (“Fino all’attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza modulano l’offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore”, DPR 212/2005, art. 12.4).
Non è chi non veda che già dai primi atti della riforma si evince il disegno di togliere alle istituzioni AFAM la competenza in materia di formazione musicale professionale a livello preaccademico, senza che in nessuna sede si siano mai discusse le evidenti ricadute occupazionali (fino al 2005, gli iscritti ai corsi di livello preaccademico erano circa il 70% del totale). Si è assistito quindi a un progressivo “svuotamento” dal basso dei Conservatori, a organici invariati; d’altro canto, l’istituzione di nuove scuole medie a indirizzo musicale e soprattutto dei licei musicali (di cui non è ancora chiaro chiaro se abbiano il medesimo carattere professionalizzante precedentemente assicurato dai Conservatori) ha importato un evidente aumento di spesa pubblica, legato all’assunzione di nuovi docenti (per i quali è stata finalmente istituita un’apposita classe di concorso) e per l’acquisto di strumenti e attrezzature, che invece i Conservatori già possedevano.
Tra il 2015 e il 2017 il Governo ha avviato gli ultimi atti di questa riforma, con il disegno di legge Martini da un lato e la c.d. legge sulla “buona scuola” dall’altro, di cui proprio nel gennaio scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto che ci riguarda. Il ddl. Martini, a fronte di un paio di generose concessioni (la statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati, e la graduale assunzione a tempo indeterminato dei precari della l. 128) prevede la costituzione di nuovi “politecnici” delle arti, derivanti dall’accorpamento di più istituzioni afferenti a un territorio omogeneo, ciò che (a parte le altre numerose criticità già evidenziate dalle OO.SS. e dagli altri stakeholders) appare con ogni evidenza volto a una razionalizzazione dell’offerta, con immediate conseguenze sugli organici. D’altro canto, l’art.15 dello “Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (382)”, sottoposto il mese scorso al parere del Senato, ribadisce e integra l’orientamento consolidato degli ultimi diciotto anni, precisando che “la formazione musicale di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici”; mentre gli istituti AFAM “organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 lett. g)” (art. 15.3), “in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili” (art. 15.4).
Ora, il combinato disposto di questi ultimi due atti normativi, qualora portato a compimento, coronerebbe il disegno iniziale del legislatore del 1999: la trasformazione dei Conservatori in istituzioni accademiche di livello esclusivamente universitario, e l’affidamento della formazione di base a scuole secondarie di primo e secondo grado con un indirizzo dedicato; quest’ultima non potrebbe più essere fornita dai Conservatori, se non nei limiti dei soli corsi propedeutici “alle prove per l’accesso” ai propri corsi accademici, e solo qualora ne abbiano le risorse. Peraltro, si evita astutamente di trarre le doverose conseguenze di tale disegno, nel prevedere che le istituzioni AFAM, in quanto titolari del livello universitario della formazione musicale, si occupino anche di ricerca (corsi di dottorato), come forse inizialmente previsto dalla 508, lasciandone la titolarità alle sole università.
Proviamo adesso a guardare più da vicino le ricadute di tutto questo sul corpo docente:
1) le istituzioni AFAM, una volta private definitivamente di una percentuale molto rilevante di iscritti (quelli degli attuali corsi preaccademici), solo in minima parte restituita dai corsi propedeutici, si troverebbero con un evidente esubero di personale, che l’eventuale accorpamento in politecnici delle arti renderebbe ancora più evidente; tale esubero metterebbe seriamente a rischio migliaia di posti di lavoro (ricordiamo che non esiste più il “ruolo” a vita, ma solo l’assunzione a tempo indeterminato, soggetta alle procedure di mobilità e alla possibilità di licenziamento come per gli altri settori del pubblico impiego), con relativo impoverimento delle istituzioni stesse in termini di perdita di professionalità molto elevate;
2) gli esuberi non potrebbero essere coperti dal blocco del turn over (i pensionamenti dei prossimi anni non sarebbero sufficienti); e quand’anche fosse, tale blocco potrebbe agire a macchia di leopardo, lasciando magari scoperti settori disciplinari dove c’è molta richiesta e copertissimi altri dove ce n’è di meno;
3) a fronte della perdita di molti posti di lavoro per docenti già qualificati, si dovrebbero assumere migliaia di nuovi docenti per i percorsi pre-AFAM, vanificando qualsiasi risparmio in termini di spesa pubblica; con in più l’aggravio conseguente alla necessità di allestire spazi e attrezzature necessari alla musica in strutture che non li avevano;
4) ai docenti AFAM superstiti, ormai universitari a tutti gli effetti, non viene riconosciuto il corrispondente trattamento economico di livello universitario. La recente riforma dei comparti (Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13/7/2016), andando contro una legge “speciale” (la 508) che, come qualsiasi studente di giurisprudenza sa, dovrebbe prevalere sulla legge generale, ha infatti modificato il precedente status dei docenti AFAM, facendoli confluire nel comparto dell’Istruzione (a cui appartengono i docenti delle scuole primarie e secondarie, ma non i docenti universitari, soggetti invece al regime pubblicistico). Tale indirizzo contraddice in toto il supposto rango universitario che la riforma attribuirebbe ai Conservatori: da un lato, essi -che nel vecchio vecchio ordinamento offrivano sia la formazione di base sia quella superiore (“accademica”)- si vedono privati degli studenti della fascia secondaria, dall’altra, pur facendo parte ormai a tutti gli effetti di istituzioni universitarie, che conferiscono ormai lauree e non diplomi, e fanno discutere ai propri allievi una “tesi”, continuano a essere considerati (e trattati economicamente da) docenti di scuola secondaria.
Le contraddizioni sullo status dei docenti però non finiscono qui. Quando si affrontano le procedure di mobilità (i trasferimenti), ancora mantenute a livello nazionale in barba alll’autonomia che la 508 prevedeva, gli eventuali concorsi/abilitazioni per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado vinti/conseguite dal docente non conferiscono punteggio, in quanto relativi a una qualifica professionale più bassa (quella, appunto, dei docenti di scuola secondaria), a riprova dello status “superiore”: e quale potrà mai essere questo status, se non quello dei docenti che insegnano dopo i licei, cioè quelli universitari? E’ costituzionalmente lecito discriminare i lavoratori, a parità di lavoro svolto (insegnamento di livello univeristario, ricerca, conferimento di lauree), a seconda dell’appartenenza a istituzioni diverse del medesimo Stato?
Tuttavia, lo Stato italiano non si contenta neppure di trattare i docenti AFAM alla stregua di docenti di scuola secondaria. Quando, a seguito della crisi finanziaria mondiale del 2008, il Governo decise (l. 122/2010) di attuare il blocco degli scatti di anzianità per il personale docente della scuola (non per i docenti universitari, soggetti a tutt’altra disciplina), tale blocco fu revocato dopo un solo anno, a tutti tranne che ai docenti AFAM, in quanto, appunto, di livello universitario.
Si direbbe insomma che lo Stato, il Governo, il Parlamento “giochino” con l’ambiguità dell’inquadramento a seconda di come torni più comodo: i docenti AFAM sarebbero docenti universitari quando si tratta di togliere loro gli allievi per darli alle scuole medie e ai licei, di negare loro lo sblocco degli scatti o di riconoscere il dovuto punteggio ai concorsi e abilitazioni vinti; sarebbero invece docenti di scuola secondaria quando si tratta di “declassarli” in un comparto con trattamenti economici più bassi e (presumibilmente in futuro) numero di ore di lavoro più alto, oppure di negare alle relative istituzioni le finalità della ricerca (lasciando la competenza in materia di dottorati alle sole università).
Peraltro, la copiosa discussione che sempre accompagna le varie puntate (provvedimenti normativi) di questa infinita riforma, coinvolgendo ministri, parlamentari, direttori di conservatorio, sindacati, ecc. (ma non rappresentanti dei docenti), sembra aver sviscerato tutto, ma non voler mai toccare l’argomento economico, che appare per tale ragione un vero e proprio tabù da infrangere, quasi che i docenti AFAM dovessero da un lato sentirsi colpevoli della loro inutilità e pochezza, dall’altro essere grati di non essere ancora stati licenziati, e di aver potuto continuare a svolgere una professione per la quale il solo piacere dell’insegnamento dovrebbe già costituire ricompensa sufficiente.
Questo documento intende pertanto alzare il velo dell’ipocrisia e chiedere con forza che lo status, anche economico, dei docenti AFAM entri finalmente nella discussione, ponendo come minimo il Governo e il Parlamento di fronte alla scelta: o siamo docenti di scuola secondaria, e allora ci si restituiscano la formazione di base e gli scatti indebitamente trattenuti, e non si parli più di accorpamenti, razionalizzazioni e riduzioni d’organico; oppure siamo docenti universitari, con tutti i rischi connessi in termini di occupazione, ma anche con il diritto alla parità di trattamento anche economico con questi ultimi.
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Ci sarebbe infine da affrontare anche il totem della riforma. Dopo diciotto anni di gradualissimi passi verso l’attuazione della l. 508, il cui pieno compimento dovrà probabilmente aspettare ancora un paio di generazioni, è possibile fare alcune considerazioni sulla sua qualità. Ci è stato da molte parti ripetuto che l’indubbia necessità di aggiornare i contenuti della formazione musicale, fermi da quasi ottant’anni al momento dell’inizio del percorso riformatore, doveva accompagnarsi a un completo ridisegno del sistema, per conformarlo agli standard europei, da cui la necessità di spostare in avanti la fase finale della formazione stessa, appunto in età universitaria (“vi si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado”). Peccato che questa necessità non dovesse essere così stringente, dal momento che i percorsi formativi all’interno dell’Unione Europea risultano a tutt’oggi fortemente disomogenei, e il riconoscimento dei relativi titoli non sia affatto automatico come dovrebbe; da cui la domanda: perché i Conservatori italiani hanno dovuto distruggere un sistema di eccellenza per adottare un modello estraneo, e gli altri no? Al contempo, trattandosi di università, è stata fortemente limitata la possibilità per gli studenti di seguire più percorsi contemporaneamente (vietati all’interno delle stesse istitutuzioni AFAM, possibili con limitazione dei crediti conseguibili per ogni annualità in caso di doppia frequenza conservatorio-università); quando in una vera ottica liberale, l’unico limite che si dovrebbe porre agli studenti è quello… delle proprie capacità! Ridisegnare statuti e regolamenti, percorsi e programmi, ha richiesto un colossale sforzo ai docenti (che lo hanno comunque svolto a titolo gratuito, perché in Italia le riforme si devono fare a costo zero), e ha comportato, una volta giunti a regime, un significativo aggravio del carico di lavoro. D’altro canto, la situazione degli studenti appare anch’essa significativamente peggiorata, in quanto:
1.si è assistito a una moltiplicazione dei corsi e dei relativi esami, corsi cui spesso però è stato attribuito un numero eccessivamente esiguo di ore di insegnamento, con le relative ricadute sui contenuti;
2. l’età degli studenti è in molti casi troppo avanzata rispetto alle aspettative del mercato (in campo strumentale, i grandi concorsi internazionali sono di solito vinti da teenagers, non da venticinquenni);
3. di questa assurdità persino il legislatore sembra essersi accorto, e nel tentativo di metterci una pezza ha previsto quanto disposto all’art. 15.6 dello “Schema di decreto legislativo ecc.” del gennaio 2017 (“Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per “giovani talenti”…”), con ciò riconoscendo l’inadeguatezza dei nuovi licei musicali in fatto di percorsi professionalizzanti;
4. le limitazioni alla possibilità di frequenza di più corsi contemporanei, sia all’interno del conservatorio che tra conservatorio e università, hanno finito per dirottare verso l’università (cioè verso migliori prospettive occupazionali) gran parte dei giovani più promettenti;
4. gli studenti ammessi direttamente ai corsi accademici in quanto provvisti di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma che hanno seguito corsi musicali di base al di fuori del conservatorio (scuole private o licei musicali) hanno rivelato in molti casi una preparazione insufficiente, che non solo è stata causa dell’annoso problema dei debiti formativi, ma ha sostanzialmente obbligato a una rimodulazione verso il basso degli obiettivi finali.
Riassumendo: il lavoro dei docenti è aumentato, sono aumentati i costi (per fornire gli insegnamenti previsti nei nuovi curricula ma di cui manca il relativo personale), la qualità degli studenti è diminuita, con il risultato finale di produrre nuove generazioni di musicisti meno qualificati e pertanto meno in grado di competere sullo scacchiere nazionale e internazionale di quanto non lo fossero i loro predecessori, perdipiù in un contesto lavorativo generale anch’esso gravemente peggiorato.
Sarà forse ora di affrontare anche questo totem?
Roberto Perata
Mantova, 11 febbraio 2017