Questa non è un’AAN.
Ma…
In attesa di poter finalmente leggere il testo del misterioso Reclugolamento, esibito come gesto rivoluzionario dal recentissimo e un po’ propagandistico comunicato ministeriale (ma come è noto l’attesa è il miglior alimento del piacere!), vale la pena fare un piccolo passo all’indietro e intorno all’elefante e alla sua stanza: vale a dire, intorno alla faccenda più volte evocata, ma mai descritta nei (come sempre) diabolici dettagli, dell’Abilitazione Artistica (o Artistico-Scientifica, o Scientifico-Artistica) Planetaria. AAN, insomma.
Come forse qualcuno ricorderà, in sede di esame del precedente Regolamento 2019, quello privo di AAN pubblicato e poi surgelato sulla Gazzetta Ufficiale, le Commissioni Parlamentari avevano raccolto i pareri degli stakeholders accreditati: sindacati e Conferenze. Tutti furono concordi nel chiedere l’Abilitazione allineatrice e risolutiva: quella che in sostanza, anvurizzando definitivamente il sistema, avrebbe liberato i Direttori dai prevedibili contenziosi, finendo per scaricarli, e una volta sola, sulla Commissione per l’Abilitazione e quindi direttamente sul MUR.
Proprio la proposta di allora avanzata dalla Conferenza dei Direttori merita, come ogni grande classico, una ri-lettura a distanza; vi si trova un art. 3bis, mai poi inserito nel testo originario, che forse più efficacemente dei fondi di caffè e delle sfere cristalline ci permette di immaginare, mentre assaporiamo l’attesa, cosa si potrebbe forse nascondere (ma naturalmente non lo sappiamo…) nel testo reclugolamentare che finora e negli ultimi due anni non ci hanno ritenuti degni e meritevoli di poter leggere.
Il testo è piuttosto lungo, e per non costringere il povero lettore a andar giù giù fino in fondo alla pagina, riassumiamo qui i punti salienti di quella proposta di allora:
- durata: 5 anni. Severissimi, i Direttori, dacché in ambito universitario già dal DPR 4 aprile 2016, n. 95, la durata dell’ASN era di 6 anni, e nello stesso 2019 sarebbe stata portata a 9 attraverso il D.L. 126/2019 (L. 156/2019: art. 5, co. 1). Loro, chissà perché, la volevano più breve. Sarà comunque di 9, così la Ministra;
- uno dei criteri valutativi proposti era quello della continuità temporale della produzione (e a noi tutti vengono in mente qualificatissimi docenti che, se gli saltasse l’uzzolo di partecipare, forse avrebbero qualche difficoltà);
- commissione concorsuale unica tra più settori ritenuti affini: forse i prodromi della accorpatrice modifica ai settori disciplinari-concorsuali più volte annunciata, e del (da molti auspicato) liberi tutti?
- il conseguimento dell’abilitazione, come è ovvio (ma non certo a tutti, purtroppo), non dà alcun diritto al reclutamento in ruolo. Ricordiamo come già il Rapporto Anvur 2018 segnalasse, per l’Università, come la platea di abilitati con la sola tornata 2016-18 fosse pari in media a quasi 3 volte il totale dei pensionamenti attesi nel periodo 2018-23. Si risolve davvero così il “precariato storico” di cui parla la Ministra nel proclama rivoluzionario?
- si proponeva poi di individuare procedure “semplificate” non solo per i precari, ma pure per i docenti già titolari nelle istituzioni AFAM che vogliano, usufruendo della mobilità orizzontale, acquisire l’idoneità in altri settori artistico-disciplinari. Insomma, la spesso da taluni auspicata mobilità orizzontale, di cui non si dice però mai se sarà collocata prima o dopo i residui di mobilità “verticale” e i concorsi locali;
- richiesta che l’accertamento della qualificazione centralizzata degli aspiranti commissari avvenga sentiti il CNAM (e d’accordo) e… la Conferenza dei Direttori; singolare, no?
- infine, ma non da ultimo, si legge pure nelle note esplicative alla proposta, di un filtro di ammissibilità delle domande alla procedura di abilitazione artistica nazionale attraverso l’individuazione di soglie ed indicatori “minimi” di “significatività” della richiesta abilitazione: gli “indicatori freddi” della Ministra Messa? l’Intelligenza Artificiale di cui ha recentemente parlato ai Rettori?
Di seguito il testo dell’art. 3 bis, che la Conferenza dei Direttori propose, senza successo, di inserire nell’Atto del Governo n.79 che ha dato poi vita al Reclugolamento pubblicato in Gazzetta nel 2019, e mai applicato:
1. È istituita l’Abilitazione artistica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L’abilitazione ha durata di cinque anni e attesta la qualificazione artistica, musicale, coreutica che costituisce requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con uno o più decreti del Ministro sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al successivo comma 4, sia per gli aspiranti candidati che per gli aspiranti commissari.
3. I decreti di cui al comma precedente prevedono:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli artistico-professionali e delle pubblicazioni scientifiche, espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per settore artistico- disciplinare concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CNAM el’ANVUR. Tali criteri e parametri dovranno essere finalizzati in ogni caso ad accertare:
1) l’originalità della ricerca e della produzione artistica;
2) le competenze disciplinari e metodologiche;
3) la congruità dell’attività professionale con il settore artistico disciplinare per il quale si bandisce la procedura di abilitazione
4) la continuità temporale della produzione artistica, scientifica e progettuale.
b) la possibilità che i decreti di cui alla lettera a) prescrivano un numero massimo di titoli artistico-professionali e/o di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per settore artistico-disciplinare;
c) la possibilità che i decreti di cui alla lettera a) prevedano la valutazione dei titoli di studio coerenti con il settore artistico-disciplinare oggetto della procedura di abilitazione;
d) meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione;
e) le modalità per la presentazione della domanda di abilitazione;
f) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l’individuazione di modalità informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all’abilitazione, nonché gli strumenti per garantire la pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
g) l’istituzione per ciascun settore concorsuale di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione, prevedendo la possibilità di attribuire ad una medesima commissione più settori concorsuali ritenuti affini, e prevedendo altresì che la costituzione della commissione avvenga mediante sorteggio di commissari all’interno di una lista di professori costituita ai sensi della lettera i). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera l) e fatta salva la durata biennale della commissione, il decreto di cui al presente comma, può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione;
h) il divieto che della commissione di cui alla lettera g) faccia parte più di un commissario della stessa istituzione; la possibilità che i commissari in servizio presso istituzioni italiane siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
i) le liste di cui alla lettera g), una per ciascun settore concorsuale, sono costituite dal MIUR, sentite le Conferenze dei Direttori delle istituzioni AFAM fino alla ricostituzione del CNAM, e formate da docenti di ruolo appartenenti allo stesso settore o settore affine che abbiano presentato domanda per esservi inclusi e che:
1) siano in possesso di una qualificazione artistico disciplinare e scientifica, coerente con i criteri e i parametri di cui al presente comma sulla base dei criteri stabiliti con successivo Decreto del MIUR;
2) abbiano reso pubblico il proprio curriculum, redatto secondo lo schema indicato nel bando commissari, da pubblicare sul sito del Ministero con cadenza periodica, e corredato dalladocumentazione ivi specificata.
In sede di prima applicazione le liste di cui alla lettera g) sono formate da docenti, appartenenti al ruolo dello stesso settore del settore concorsuale o settore affine, sulla base di aggregazioni disciplinari individuate dal MIUR, che abbiano presentato domanda per esservi inclusi.
l) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che, nel caso in cui ad una medesima commissione siano attribuiti settori concorsuali ritenuti affini, della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore artistico disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale salva la facoltà di integrare la commissione con la nomina di uno o più esperti;
m) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
n) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso istituzioni dotate di idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le istituzioni prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nel finanziamento delle Istituzioni.
[Il comma 4 non esiste]
5. Il conseguimento dell’abilitazione non dà alcun diritto al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure previste dall’articolo 4.
6. Per i docenti di ruolo di seconda fascia, che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità di servizio, si intende acquisita l’abilitazione per il correlato settore disciplinare di prima fascia.
7. Con decreto MIUR sono indicati criteri semplificati e parametri specifici per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione nazionale appartenenti alle seguenti categorie:
a) i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto che abbiano svolto attività didattiche per almeno un triennio accademico anche non consecutivo nell’ultimo decennio;
b) i docenti dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dell’Accademia Nazionale di Danza e degli ISIA che abbiano svolto per almeno un triennio incarichi di insegnamento attribuiti dal consiglio accademico.
c) i docenti già titolari nelle istituzioni AFAM che vogliano, usufruendo della mobilità orizzontale, acquisire l’idoneità in altri settori artistico-disciplinari
E poi ancora, nelle note esplicative in margine alla proposta di inserimento dell’art. 3bis:
Appare utile prevedere, in fase di attuazione del dettato regolamentare da parte del MIUR, un previo filtro di ammissibilità delle domande alla procedura di abilitazione artistica nazionale attraverso l’individuazione di soglie ed indicatori “minimi” di “significatività” della richiesta abilitazione. La funzione di indicatori predeterminati, sul modello di quanto già accade per l’abilitazione scientifica nazionale, potrebbe consistere nella selezione a monte di soggetti idonei (per attività didattica pregressa; per attività di ricerca; per significativa e riconosciuta capacità di produzione artistica etc.) ad essere ammessi alla procedura abilitativa “nazionale” con concentrazione dei costi, anche amministrativi, della procedura stessa fermo il necessario impegno dell’Amministrazione centrale al fine di garantire il funzionamento del sistema e il finanziamento della procedura abilitativa.
L’accertamento della qualificazione centralizzata degli aspiranti commissari ai fini nell’inserimento dell’apposito albo, resa necessaria da una qualificazione almeno pari a quella degli aspiranti docenti, dovrebbe essere effettuata, anche qui analogamente a quanto già previsto per le Università, dal MIUR e dall’ANVUR, sentite le Conferenze dei Direttori delle istituzioni Afam e il CNAM, per ciascun settore concorsuale ed area disciplinare secondo i criteri generali individuati nella norma regolamentare.