Nella bozza della legge di Bilancio del 19/10/2017 è inserito un articolo che prevede da un lato la statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali e il superamento del precariato storico attraverso la trasformazione della graduatoria 128 in graduatoria utile per i contratti a tempo indeterminato, dall’altro – intervento ben più radicale – la riorganizzazione dell’AFAM in non più di 20 Politecnici delle arti, escluse però l’Accademia di arte drammatica e l’Accademia nazionale di danza (non se ne conoscono le ragioni).

Il comma 2 sostituisce l’articolo 2, comma 8, lettera i) della Legge 508/1999, stabilendo gli organi di governo dei Politecnici, i cui direttori resteranno in carica 6 anni.

Ma confrontiamo il comma in questione della 508 con la nuova versione:

nella 508/1999 si legge

«facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell’offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all’articolo 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo»;

nella bozza della legge di bilancio

«costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione; il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni non rinnovabili e quello del direttore amministrativo di 3 anni rinnovabili”.

Dunque ciò che era una libera scelta delle istituzioni diviene ora un obbligo e anche il numero dei politecnici è fissato in modo rigido; inoltre scompare il riferimento all’università. Stupisce che non si faccia parola della relazione tra gli organi di governo esistenti (non dimentichiamo che le istituzioni AFAM godono di «autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile») e i nuovi. Non è chiarito come venga scelto il direttore dei Politecnici (se sia nominato o eletto).

In realtà, proprio per la comparsa di nuovi organi superiori a quelli delle singole istituzioni, la nuova norma modificherebbe anche un altro articolo della legge 508/1999, l’art. 2 comma 4 relativo all’autonomia delle istituzioni AFAM:

legge 508/1999, art. 2 comma 4

«Le istituzioni di cui all’articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma
comunque nel rispetto dei relativi princìpi»;

ma soprattutto modificherebbe il regolamento attuativo 132/2003 relativo alla governance delle istituzioni artistiche e musicali; tuttavia né l’uno né l’altro sono citati nella bozza della legge di bilancio.

Le criticità sono innegabilmente molte; una cosa è inserire in una legge di bilancio la trasformazione di una graduatoria nazionale in graduatoria utile per i contratti a tempo indeterminato; una cosa destinare un fondo per l’attuazione di una norma già contenuta in una legge organica dello stato (quella che prevedeva la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati e delle accademie non statali); ben altro è riorganizzare in modo radicale l’AFAM con una norma incompleta, che lascia molti punti oscuri e non prevede alcun finanziamento per la sua attuazione (in assenza di un investimento coerente meglio sarebbe chiamare i Politecnici semplici Accorpamenti).

Mentre la risoluzione del precariato è quanto mai urgente e ci si augura che non venga ulteriormente rinviata, per un riassetto dell’AFAM sarebbe auspicabile una legge organica e specifica, non certo un articolo della legge finanziaria.

Si ha l’impressione che, in vista della fine della legislatura, si voglia comunque far passare stralci (in modo disomogeneo e affrettato) del ddl 322 e del dpr sul reclutamento.

Infine, come si può pensare di avviare la statizzazione degli ex IMP con una somma iniziale di soli 5 milioni di euro, spostando agli anni successivi il grosso della spesa?

Qui di seguito le parti della bozza del 19/10/2017 riguardanti l’AFAM:

Art.
Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e istituzione dei Politecnici delle arti
1. Al fine di consentire, al termine del triennio 2018 – 2020, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni per l’anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo e con riferimento al triennio 2018 – 2020, sono altresì definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione. Entro l’anno 2021 si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, mediante l’istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati “Politecnici”, di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM statali confluiscono. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’Accademia nazionale di arte drammatica e all’Accademia nazionale di danza.
2. Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo, l’articolo 2, comma 8, lettera i) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: “costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione; il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni non rinnovabili e quello del direttore amministrativo di 3 anni rinnovabili”.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019, a 30 milioni di euro annui per l’anno 2020, a 28 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede XXXXX.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.
5. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
6. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico precedente per la
copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato.

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