Più volte annunciato e dato per imminente (ricordate come l’estate scorsa seguimmo trepidanti la vicenda, da Melancholia a Pinocchio?), il famigerato regolamento sul reclutamento fa parte a tutt’oggi e dopo quasi diciott’anni, delle mondo delle fole e delle slides.

«È lì sul tavolo, è quasi pronto, no, è sul tavolo del MEF, ci stiamo lavorando, è praticamente ultimato», esso rappresenta per l’appunto un esempio più che mirabile di vaniloquio e d’inefficienza.

Potremmo, per favore, non parlarne più? Potremmo fare il gioco del silenzio? Facciamo che il primo che ne parla ne mostra la versione definitiva o va a lavare i piatti?

Mostrato per l’appunto per via slidica ai sindacati e ai Presidenti delle Conferenze (a proposito, Presidenti delle Conferenze, potreste dirci cosa rammemorate di quelle visioni?), quasi dal buco di una serratura, quello che vi proponiamo ora, noi che non abbiamo accesso a veline e pettegolezzi riservati, noi che non frequentiamo ammezzati e disimpegni romani, è forse la versione più dettagliata di quel fantomatico regolamento venturo, così come centellinato da fonti ufficiali.

 

 

Queste le indicazioni fornite dalla Ministra Fedeli nel corso dell’audizione del 26 aprile u.s. presso la VII Commissione del Senato della Repubblica.

«Nel corso dal 2016 il Ministero ha avviato la definizione dello schema di Regolamento previsto dalla Legge 508  in tema di reclutamento; esso sarà adottato con DPR, ma la proposta nel corso ultimi mesi è già stata illustrata ai presidenti delle conferenze delle istituzioni e ai sindacati. Anche a seguito di un confronto con il MEF e il Ministero per la semplificazione  e la Pubblica Amministrazione essa può essere consolidata in testo definitivo.

Linee guida:

  • continuare la gestione delle graduatorie a tempo determinato trasformandole in graduatorie a esaurimento per il reclutamento di docenti a tempo indeterminato;
  • il 50% delle assunzioni avverranno attingendo da graduatorie a esaurimento e il  il 50% da concorsi autonomi locali;
  • autonomia delle singole istituzione nelle procedure di reclutamento, con un regolamento di sede stilato nel rispetto di criteri stabiliti dal regolamento ministeriale;
  • previsione di commissioni di concorso locali miste, con componenti designati sia dalle istituzioni, sia dal Ministero.

 

L’obiettivo è di attivare canali di reclutamento che valorizzino le specificità delle singole istituzioni, dando a esse strumenti di autonomia responsabile nella programmazione del reclutamento e nella gestione delle dotazioni organiche,  a invarianza di spesa.

Punti qualificanti:

  1. introduzione di un piano di assunzioni triennale;
  2. possibilità di trasformazione di posti vacanti di personale docente in posti di personale tecnico amministrativo e viceversa;
  3. possibilità di conversione parziale di cattedre vacanti di specifici settori in settori diversi, per far fronte alle mutate esigenze della domanda di formazione e dell’ offerta formativa [?];
  4. individuazione di una nuova modalità di conteggio delle facoltà assunzionali annuali a tempo indeterminato, attualmente stabilita al 100% delle cessazioni dell’anno precedente , in base al budget di spesa derivante dai risparmi da cessazioni, cui aggiungere una quota percentuale del budget annualmente destinato ai contratti a TD (in questo caso per le supplenze annuali);
  5. utilizzo delle facoltà assunzionali inizialmente secondo due canali paralleli (50% dalle GAE per titoli e 50% dalle graduatorie nazionali e locali per titoli e esami), e a regime solo secondo graduatorie locali con concorsi per titoli e esami;
  6. la trasformazione della graduatoria 128, attualmente utilizzabile per assunzioni a tempo determinato, in GAE, risolvendo così il problema di 1200 docenti;
  7. obbligo futuro per ogni istituzione di dotarsi di un proprio regolamento per l’assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto dell’architettura del nuovo regolamento, stabilita sulla base di criteri comuni e di sistema:
  • concorso per  titoli e esami per il reclutamento dall’ esterno;
  • concorso anche per  soli titoli per il trasferimento di personale già nei ruoli;
  • graduatorie locali o comuni a più sedi, con numero di vincitori uguale a quelo dei posti vacanti;
  • punteggio massimo di 100 punti e contestuale definizione del punteggio minimo da destinare ai titoli (50 punti), e di un punteggio minimo da destinare alla prova didattica (40 punti), con possibilità di definizione di come ripartire i 10 restanti tra titoli e prova.
  • valutazione dei titoli con possibilità di graduare diversamente entro intervalli stabiliti dal regolamento quanto attribuire alle diverse tipologie di titoli (es.: titoli di studio e culturali di alta qualificazione, attività di insegnamento precedenti, qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale, possesso di  premi e riconoscimenti internazionali e nazionali, presenza in graduatorie nazionali e a esaurimento);
  • possibilità di graduare la prova didattica con contenuti maggiormente teorici o maggiormente pratici a seconda del settore artistico disciplinare;
  • commissioni di 3 componenti non appartenenti all’istituzione che bandisce la procedura, di cui uno designato dall’istituzione stessa, e due sorteggiati dal Ministero;

Inoltre:

  • personale ATA: l’assunzione a tempo indeterminato avverrà secondo le modalità riservate al personale della P.A., con selezione per titoli e esami, e almeno 2/3 del punteggio riservato alle prove;
  • possibilità di stabilizzare il personale ATA che ha maturato almeno 3 anni di servizio con contratti a tempo determinato».

 

 

 

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